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Garanzia assicurativa e circolazione su aree equiparate a strade di uso pubblico

Jessica Bianchin

 

 

 

La questione trae origine dalla sentenza della Cassazione Civile, a Sezioni Unite, del 30 luglio 2021 numero 21983, in materia di estensione dell’obbligo di copertura assicurativa RCA anche nell’ipotesi di circolazione stradale in aree private. I fatti oggetto della pronuncia in esame riguardavano un sinistro con investimento, purtroppo mortale, avvenuto all’interno di un’area privata In quel caso la compagnia assicurativa del danneggiante si era rifiutata di risarcire il danno, ritenendo che “la copertura non fosse estesa al transito al di fuori delle aree adibite alla circolazione pubblica”. In prima battuta, i giuridici di merito, avevano sostenuto la tesi dell’assicurazione, confermando che “la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile solo allorquando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche oppure a queste equiparate”.

A seguito di ciò, la pronuncia è stata oggetto di ricorso all’esito del quale la Cassazione si è trovata a dover ridefinire il concetto di “circolazione” di cui all’art. 2054 c.c. e artt. 112 e 114 cod. ass. private, e pertanto, chiedersi se anche il mezzo che transita in un’area privata possa usufruire della polizza RCA. Le precedenti pronunce si erano tutte espresse in merito alla definizione di circolazione di cui all’art. 2054 c.c., andando ad estenderne la portata ed interpretandolo come una species dell’attività pericolosa di cui all’art 2050 c.c.. Dunque, nel concetto di “circolazione” di cui all’art. 2054 c.c., rientrerebbe “il veicolo in posizione di arresto, l’ingombro operato dalla vettura sugli spazi adibiti alla circolazione, le operazioni propedeutiche alla partenza o collegate alla fermata e tutte le attività che il veicolo è destinato a compiere e per le quali non può circolare”; chiarendo, quindi, che anche la sosta può essere intesa come “circolazione” (Cass. Civ. n. 8620/ 2015).

Diversa è, invece, la definizione di “circolazione” che si trova negli artt. 112 e 114 del codice delle assicurazioni private, secondo i quali solo i veicoli che si muovono su strade ad uso pubblico oppure “a queste equiparate” stanno circolando. Dunque, solo mezzi che transitano su “aree libere alla circolazione di un numero indeterminato di persone”, sarebbero soggette ad obbligo assicurativo e, in caso di incidente, potrebbero usufruirne. Pertanto, questo vincolo assicurativo, in coordinato con la nuova interpretazione estensiva ex art. 2054 c.c., si estende anche ai veicoli fermi, indipendentemente che essi si trovino in un’area pubblica, oppure privata (Cass. Civ. n. 3254/ 2016).

Tuttavia, resta da chiare la particolare fattispecie del mezzo che transita in un’area privata. Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite, le quali, alla luce della nuova interpretazione dell’art. 2054 c.c., hanno sancito che la copertura assicurativa obbligatoria, di cui agli artt. 112 e 114 cod. ass. private, si applica anche per i mezzi che circolano sia in aree pubbliche, che in quelle private, di qualsiasi genere. Infatti, secondo la Corte, non è “il luogo della circolazione” del veicolo, né “il numero di persone abilitate a frequentarle”, né” il tipo di accessibilità del luogo” sul quale il mezzo transita a rendere tale area “coperta dall’assicurazione” ma solo che il veicolo “sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”. È l’uso del mezzo a determinarne la pericolosità ed il rischio abituale, i quali devono necessariamente essere coperti dalla polizza RCA obbligatoria, e nulla rileva il fatto che il veicolo circoli oppure stazioni in un cortile privato più tosto che sulla pubblica via. L’unico caso in cui la polizza RCA non trova applicazione è l’ipotesi in cui l’utilizzazione del mezzo avvenga in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. ed a quella di cui agli artt. 112 e 114 cod. ass. private.

 

Argomento: Dei contratti assicurativi
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., SS.UU., 30 luglio 2021 n. 21983)

stralcio a cura di Ilaria Marrone

(...)Nel sottolineare l'impossibilità di prescindere dall'interrelazione delle - pur distinte - discipline ex art. 2054 c.c. e dell'assicurazione per la r.c.a., la Sezione rimettente ha posto la questione se l'art. 122 Cod. ass. possa e debba interpretarsi conformemente alla giurisprudenza eurounitaria, nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Al quesito deve darsi risposta positiva. Atteso che, come osservato dalla Sezione rimettente la l disciplina posta all'art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. risultano imprescindibilmente connesse, in quanto “quest'ultima, quale necessariamente desumibile dalla normativa comunitaria, si riverbera sull'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore” va sottolineato come queste Sezioni Unite, chiamate a definirne il concetto ai fini dell'assicurazione obbligatoria di cui all'art. l L. n. 990 del 1969, abbiano già avuto modo di affermare che la circolazione ex art. 2054 c.c. include (anche) la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, nonché rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.(...)

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