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Giudizio controfattuale e regola del “più probabile che non” nell'accertamento del nesso causale in tema di responsabilità civile del magistrato
Ludovica Lettera
Cass. civ., Sez. III, 8 aprile 2020, n. 7760
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Nota di Ludovica Lettera
La sentenza in commento affronta il tema della responsabilità civile con specifico riferimento alle corrette modalità di accertamento del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso. La questione coinvolge l’applicazione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, L. 13 aprile 1988 n. 117, in un’ipotesi di inerzia della magistratura requirente in relazione ad un caso di femminicidio. I fatti di causa riguardano l’omicidio di una donna, brutalmente uccisa a coltellate per strada dall’ex compagno. L’evento luttuoso era preceduto da un anno di denunce da parte della vittima che affermava di ricevere minacce di morte dal compagno che si ripetevano anche durante la fase della separazione che coinvolgeva anche l’affidamento dei figli. Alcuni mesi prima dell’omicidio, la donna era stata minacciata con un coltello, probabilmente lo stesso utilizzato per commettere il delitto. Il tutore degli orfani intentava un’azione di risarcimento nei confronti dello Stato ai sensi della L. 13 aprile 1988, n. 117. Si ravvisava un’ipotesi di denegata giustizia o violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; i magistrati investiti delle denunce venivano ritenuti responsabili per aver omesso opportune indagini e provvedimenti interdittivi, in particolare, la perquisizione ed il sequestro del coltello. In primo grado la domanda veniva accolta ma, in appello, la Corte territoriale negava il risarcimento riformando la sentenza del Tribunale. I giudici di appello evidenziavano la fermezza del proposito omicida, definendo l’omicidio come accuratamente programmato e privo di dolo d’impeto; con siffatto giudizio prognostico statuivano che l’eventuale sequestro del coltello non avrebbe in alcun modo impedito la morte della donna. Alla luce di tali considerazioni escludevano il nesso causale tra omissione ed evento dannoso e, di conseguenza ritenevano non configurabile un’ipotesi di responsabilità civile. Nel caso trattato si è posto l’accento sulla esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell’evento lesivo in capo ai magistrati che esercitano la funzione requirente. La giurisprudenza di [continua ..]