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Giurisdizione e azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali della società in house
Daniela Mazzotta
Cass. civ., Sez. un., 14 aprile 2020, n. 7824
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Nota di Daniela Mazzotta
Con l’ordinanza n. 7824 del 14 aprile 2020, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è tornata ad occuparsi del tema della giurisdizione della Corte dei Conti, in relazione ai giudizi promossi per accertare la responsabilità degli organi sociali delle società in house. Il problema si è posto, in particolare, nell’ipotesi in cui dallo statuto della società non siano deducibili i requisiti caratterizzanti la forma societaria “in house”. Il giudizio in esame è stato avviato dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, la quale, previa qualificazione come in house di una società esercente il servizio di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile nonché quello fognario e depurativo per alcuni Comuni campani, ha citato in giudizio alcuni dirigenti di terzo livello in ragione dell’omessa riscossione di canoni idrici dal 2008 al 2012. Con regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., uno dei ricorrenti adiva la Suprema Corte chiedendo di dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, stante la mancanza nella società de qua di alcuni requisiti caratterizzanti la forma societaria in house, e nello specifico della previsione del diritto di veto e del c.d. controllo analogo, a suo avviso inseriti nello statuto sociale (peraltro in parte) soltanto in seguito ad una modifica di quest’ultimo avvenuta nel 2010. Quanto in particolare al c.d. controllo analogo, opinava il ricorrente che questo non sarebbe mai stato di fatto esercitato, posto che con la riforma statutaria del 2010 la società si era dotata di una Commissione assembleare di controllo che, tuttavia, non aveva operato sino al 2014. I restanti ricorrenti, mediante propri ricorsi incidentali adesivi, formulavano analoghe considerazioni, sposando la prospettata tesi della sussistente giurisdizione del giudice ordinario e sostenendo che l’oggetto sociale della società non prevedesse in via esclusiva l’esercizio delle attività oggi codificate dai D.Lgs. n. 50 del 2016 e D.Lgs. n. 175 del 2016, né contenesse alcun limite percentuale (oltre l’80%) per l’esercizio di quelle attività di natura imprenditoriale che possono essere rivolte verso il mercato esterno dei privati. Esaminati congiuntamente i connessi ricorsi, la Corte di Cassazione, sulla scorta della prospettazione [continua ..]