Argomento:
Illegittimità costituzionaleSezione:
Corte Costituzionale
(C. Cost., 30 giugno 2022, n. 163)
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio
“1.– Il Giudice di pace di (…), con ordinanza del 13 maggio 2021, (…), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all’art. 186, comma 9-bis, (…), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, disponga la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida. 2.– Il rimettente rileva che l’art. 224, comma 3, cod. strada, del quale è chiamato a fare applicazione nel giudizio di opposizione all’ordinanza del prefetto con cui era stata irrogata la sanzione della sospensione della patente di guida (…), determina una irragionevole disparità di trattamento tra l’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, il quale abbia ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova, che abbia poi avuto esito positivo, e l’imputato per il medesimo reato la cui pena sia stata sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, agli effetti dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, comportando lo svolgimento positivo di questo, tra l’altro, oltre che l’estinzione del reato, altresì la riduzione alla metà, disposta dal giudice, della sanzione della sospensione della patente (…). 4.– (…), la questione è fondata, alla luce delle argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 75 del 2020. 4.1.– Con tale decisione è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 224- ter, comma 6, cod. strada nella parte in cui prevedeva che il prefetto dovesse verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova. 4.2.– La citata pronuncia ha dapprima evidenziato che l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto, per gli imputati adulti, dalla legge n. 67 del [continua ..]
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