Argomento:
diritto di accessoSezione:
Consiglio di Stato
(Cons. St., sez. IV, 8 maggio 2023, n. 4599)
Stralcio a cura di Davide Gambetta
[…] 9. Con il primo motivo di appello, la società censura l’ordinanza […] del T.a.r. che ha respinto l’istanza di accesso.
Con una prima censura […] l’appellante deduce che la stazione appaltante avrebbe acriticamente recepito il contenuto della nota […] con la quale […] [OMISSIS] ha fatto pervenire la sua opposizione all’ostensione della documentazione richiesta. Il T.a.r. avrebbe dunque violato la norma di cui all’art. 53, comma 5, lett. a, d. lgs. n. 50/16, che consentirebbe di escludere l’accesso solo per quelle parti dell’offerta tecnica la cui conoscenza implicherebbe la diffusione di segreti tecnici o commerciali e sempre che la loro conoscenza non sia necessaria per la difesa in giudizio dell’istante. Secondo l’appellante, queste ipotesi non ricorrerebbero nel caso di specie, né l’impresa che si oppone all’accesso avrebbe fornito prova dell’effettiva sussistenza di segreti industriali o commerciali meritevoli di salvaguardia.
Con una seconda censura […] l’appellante deduce l’erroneità dell’ordinanza, che non avrebbe accertato l’interesse dell’impresa ad accedere alla documentazione richiesta “…sia in relazione ai motivi di ricorso già proposti, sia in funzione della proposizione di motivi aggiunti”, risultando altrimenti preclusa la possibilità di formulare compiute censure avverso gli atti del procedimento di gara.
9.2. Il primo motivo di appello è infondato.
9.3. La disposizione che disciplina l’accesso agli atti nelle procedure di evidenza pubblica è il richiamato art. 53, comma 1, il quale prevede (per la parte direttamente concernente la controversia in esame) che: “Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
9.3.1. La disposizione, nei commi successivi al primo, delinea la disciplina relativa ai casi di differimento (commi 2, 3 e 4) e di esclusione (comma 5), tratteggiando, infine, una regola ad hoc proprio per quei casi in cui l’accesso abbia ad oggetto documenti che costituiscono segreti tecnici e commerciali (comma 6).
9.3.2. Secondo la disciplina di [continua ..]
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