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Illegittimo il divieto assoluto di scambio di oggetti tra detenuti sottoposti al 41-bis assegnati al medesimo gruppo di socialità
Santa Carucci
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Nota di Santa Carucci
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto assoluto di scambiare oggetti tra detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis o.p. appartenenti al medesimo “gruppo di socialità” in deroga alla regola ordinariamente valida per i detenuti, che possono scambiare tra loro oggetti di modico valore ex art. 15, comma 2 DPR 230/2000. La sentenza si inserisce nel solco di altre pronunce volte a ridurre la portata applicativa della norma, attraverso una rimodulazione delle limitazioni imposte ai condannati in regime di 41-bis. La Corte osserva come l’iter argomentativo delle due ordinanze di rimessione della I sezione penale della Cassazione, volto a dimostrare come un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione sia impedita dal tenore letterale della stessa e da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è corretto e consente l’accesso al merito. Ciò posto, procede in seguito alla ricostruzione della disciplina ex 41-bis o.p. incisa dalla L.15 luglio 2009, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Il comma 2 quater prevede una serie di misure che il provvedimento ministeriale di sospensione deve contenere. Tra queste, rilevano nel giudizio in esame, quelle di cui alla lett. f) che stabilisce che siano adottate: “tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti”. A differenza della frase che lo precede, la quale mira a vietare le comunicazioni tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità da cui è “sintatticamente e morfologicamente separato”, il divieto di scambiare oggetti assume “una portata normativa autonoma, con efficacia per tutti i detenuti soggetti al regime speciale, pur se appartenenti al medesimo gruppo di socialità”. Le misure, infatti, consentono la formazione dei Gruppi di socialità, formati da massimo quattro detenuti, secondo una serie di criteri in grado di conciliare due esigenze contrapposte: evitare che i detenuti più pericolosi possano mantenere vivi i collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento e garantire occasioni minime di [continua ..]