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Illegittimo il divieto assoluto di scambio di oggetti tra detenuti sottoposti al 41-bis assegnati al medesimo gruppo di socialità

Santa Carucci

“1.– La Corte di cassazione, sezione prima penale, con due ordinanze di analogo tenore, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui prevede che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialità». 6.– (…) Ciò che l’applicazione del regime differenziato intende soprattutto evitare è che gli esponenti dell’organizzazione in stato di detenzione, sfruttando l’ordinaria disciplina trattamentale, possano continuare (utilizzando particolarmente, in ipotesi, i colloqui con familiari o terze persone) a impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall’interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell’organizzazione stessa (…). 7.– (…) sicché le sollevate questioni risultano fondate, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. In lesione dell’art. 3 Cost., il divieto di scambiare oggetti, nella parte in cui si applica anche ai detenuti inseriti nel medesimo gruppo di socialità, non risulta né funzionale né congruo rispetto alla finalità tipica ed essenziale del provvedimento di sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato, consistente nell’impedire le sue comunicazioni con l’esterno. (…) 7.1.– Questa stessa Corte ha riconosciuto – (…) – che «qualsiasi oggetto si presta astrattamente ad assumere – per effetto di una precedente convenzione, per la sua valenza simbolica intrinseca o semplicemente per i rapporti interpersonali tra le parti – un determinato significato comunicativo, quando non pure a fungere da sostituto “anomalo” dell’ordinario supporto cartaceo per la redazione di messaggi, o da contenitore per celarli al suo interno» (…). Nel nostro caso, il significato simbolico o convenzionale insito nell’oggetto scambiato potrebbe efficacemente tradursi, in [continua ..]

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Nota di Santa Carucci

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto assoluto di scambiare oggetti tra detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis o.p. appartenenti al medesimo “gruppo di socialità” in deroga alla regola ordinariamente valida per i detenuti, che possono scambiare tra loro oggetti di modico valore ex art. 15, comma 2 DPR 230/2000. La sentenza si inserisce nel solco di altre pronunce volte a ridurre la portata applicativa della norma, attraverso una rimodulazione delle limitazioni imposte ai condannati in regime di 41-bis. La Corte osserva come l’iter argomentativo delle due ordinanze di rimessione della I sezione penale della Cassazione, volto a dimostrare come un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione sia impedita dal tenore letterale della stessa e da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è corretto e consente l’accesso al merito. Ciò posto, procede in seguito alla ricostruzione della disciplina ex 41-bis o.p. incisa dalla L.15 luglio 2009, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Il comma 2 quater prevede una serie di misure che il provvedimento ministeriale di sospensione deve contenere. Tra queste, rilevano nel giudizio in esame, quelle di cui alla lett. f) che stabilisce che siano adottate: “tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti”. A differenza della frase che lo precede, la quale mira a vietare le comunicazioni tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità da cui è “sintatticamente e morfologicamente separato”, il divieto di scambiare oggetti assume “una portata normativa autonoma, con efficacia per tutti i detenuti soggetti al regime speciale, pur se appartenenti al medesimo gruppo di socialità”. Le misure, infatti, consentono la formazione dei Gruppi di socialità, formati da massimo quattro detenuti, secondo una serie di criteri in grado di conciliare due esigenze contrapposte: evitare che i detenuti più pericolosi possano mantenere vivi i collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento e garantire occasioni minime di [continua ..]

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