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Impiego pubblico contrattualizzato: principio di non discriminazione e decorso del termine prescrizionale
Francesca Messina
Cass. civ., Sez, IV, 28 maggio 2020, n. 10219
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Nota di Francesca Messina
Con la sentenza n. 10219 del 28 maggio 2020 la quarta sezione della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal M.I.U.R. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Pesaro, Sez. Lav., con la quale erano state accolte le domande dei ricorrenti, docenti assunti a termine, aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla progressione economica stipendiale legata all’anzianità di servizio, prevista e riconosciuta dalla contrattazione collettiva per i lavoratori comparabili assunti con contratto a tempo indeterminato. La questione trae origine dalla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro che equipara sotto molteplici aspetti contrattuali – ferie; festività; permessi; congedi ordinari e straordinari; malattia; aspettativa; maternità – i lavoratori assunti a tempo indeterminato a quelli assunti a tempo determinato eccezion fatta, tuttavia, per gli aspetti retributivi e per l’anzianità di servizio. A giudizio della Corte l’impugnata sentenza risulta, invece, conforme ad un orientamento consolidatosi a partire dal 2016, con le pronunce nn. 22558 e 23868, in virtù del quale a mente della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato – recepito dalla Direttiva 1999/70/CE – nell’ambito del settore scolastico, deve essere riconosciuto anche al personale a termine, a parità di anzianità di servizio, la medesima progressione stipendiale prevista dal ccnl di categoria per i dipendenti a tempo indeterminato, con conseguente obbligo di disapplicazione delle disposizioni della normazione collettiva che dispongano in pejus ovvero trattamenti meno favorevoli. Eventuali diversificazioni di trattamento possono risultare ammissibili solo in presenza di una giustificazione di carattere oggettivo ossia fondata su criteri concreti di differenziazione connessi alle modalità di svolgimento del lavoro o legati alla natura delle mansioni espletate dal dipendente. Il suddetto obbligo di disapplicazione, sancito dal legislatore eurounitario a carico di tutti gli Stati membri, trova applicazione sempre e comunque e, dunque, anche nell’ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro costituendo detto obbligo applicazione immediata e diretta del principio di parità di trattamento e del divieto di non discriminazione e dunque “norme di diritto sociale [continua ..]