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L'infrazionabilità del credito e l'esistenza del giudicato esterno
Argomento: Delle obbligazioni e della tutela dei diritti
Sezione: Sezione Semplice
“1. Walter A.A. otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di Retail Group Spa per il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso; a fondamento della richiesta monitoria aveva posto la sentenza n. 3090/2012 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato ingiustificato il licenziamento intimato dalla datrice di lavoro Retail Group Spa e condannato quest'ultima al pagamento della indennità supplementare;2. il giudice di primo grado in esito a opposizione della società revocava il decreto ingiuntivo respingendo la domanda;3. la decisione era confermata dalla Corte di appello di Roma la quale, escluso che la pretesa potesse trovare titolo nella sentenza n. 3090/2012 del Tribunale di Roma (…), rilevato il difetto dei presupposti di emissione del provvedimento monitorio, ha ritenuto la domanda azionata preclusa in quanto proposta in violazione del principio di non frazionabilità del credito di cui alla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 4090/2017; ciò sul rilievo che ha la domanda avente ad oggetto la indennità sostitutiva del preavviso trovava fondamento nel medesimo fatto - il licenziamento - alla base della pretesa azionata nel giudizio definito dalla sentenza del Tribunale di Roma, in assenza di un interesse oggettivamente valutabile, peraltro neppure dedotto dal A.A., ad ottenere una tutela frazionata; in merito poi alla circostanza secondo la quale la indennità ex art. 2119 c.c. era divenuta esigibile nelle more del giudizio relativo alla impugnativa di licenziamento, in coincidenza con la scadenza del termine del comporto per malattia del quale il dipendente aveva fruito, la sentenza impugnata ha confermato la valutazione di prime cure sulla carenza di prova dello stato di malattia per essere tale circostanza di fatto stata dimostrata nel diverso giudizio avente ad oggetto il licenziamento ma non nell'ambito del giudizio in cui era stato fatto valere il diritto all'indennità sostitutiva (…).
1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 88 c.p.c., degli artt. 1175 e 2909 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto configurabile nella domanda proposta in via monitoria una fattispecie di abuso del processo; sostiene che mentre il primo giudizio aveva ad oggetto una domanda di mero accertamento il secondo concerneva un credito la cui liquidazione era consequenziale alle statuizioni del [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. Lav., 29 marzo 2023, n. 8914)
stralcio a cura di Fabrizio Cesareo