home / Archivio / Diritto Penale raccolta del 2021 / Inquinamento ambientale: infondata la questione di legittimità costituzionale ..

indietro stampa contenuto indice libro leggi libro


Inquinamento ambientale: infondata la questione di legittimità costituzionale dell´art. 452-bis c.p. perché la fattispecie è sufficientemente determinata

Francesco Martin

(Cass. Pen., Sez. III, 11 marzo 2020, n. 9736)

“5. Come affermato da questa Corte di legittimità sin dalle prime applicazioni della norma, introdotta con la L. n. 68 del 2015, la fattispecie descritta dall’art. 452-bis c.p. è posta tutela dell’ambiente, come chiaramente emerge sia dalla sua collocazione tra i “Delitti contro l’ambiente”, oggetto di considerazione da parte del Titolo 6-bis del libro secondo del c.p., sia dalla struttura stessa dell’illecito, come si desume, in particolare, dall’oggetto del reato. Si tratta infatti di un reato di danno, e non già di pericolo, integrato da un evento di danneggiamento, essendo punito il cagionare abusivamente una “compromissione” o un “deterioramento”; che siano “significativi” e “misurabili”, di uno dei profili in cui si declina il bene “ambiente”, come descritti al comma 1, n. 1 e al n. 2, tra cui, ai fini che qui interessano, un ecosistema. Si è poi precisato che la “compromissione” e il “deterioramento” consistono in un’al­terazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi (…) e che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare (…); nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi (…) e che consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole (…). Per la sussistenza del reato, non è richiesta anche l’irreversibilità del danno, requisito non contemplato tra i requisiti del fatto. Ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all’iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un post factum non punibile, ma integrano invece singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


Nota di Francesco Martin

L’introduzione nel nostro ordinamento del reato di inquinamento ambientale, delitto di danno integrato da un evento di danneggiamento, trova la propria origine nella L. 22 maggio 2015, n. 68 che a sua volta origina dalla direttiva 2008/99/CE. A ben vedere, una modesta attuazione della direttiva si era già avuta con il D. Lgs. 11 luglio 2011 n. 121 che, tuttavia, non modificava il volto del diritto penale dell’ambiente, poiché si occupava di temi marginali. Viceversa, la L. 68/15, mostrava l’encomiabile ambizione di delineare ex novo il sistema mediante l’introduzione di nuove incriminazioni con pene di severità medio alta, una speciale aggravante ambientale, termini di prescrizione aumentati e meccanismi di diminuzione di pena nel caso di condotte riparatorie. Esaminando la struttura, tale reato punisce con la reclusione da due a sei anni e multa da 10 a 100 mila euro chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. L’art. 452 quinquies c.p. estende poi l’incriminazione anche ai fatti colposi, per cui la pena è diminuita di un terzo; una ulteriore diminuzione di un terzo è prevista dal c. 2 se dai fatti descritti al c. 1 deriva il pericolo di un inquinamento. Come evidenziato, uno dei presupposti essenziali del delitto di inquinamento è che la condotta sia stata commessa abusivamente. Dopo un vivace dibattito dottrinale è intervenuta la Corte di Cassazione che ha inteso tale parola come la violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative. Sempre la Corte, con riferimento alla compromissione e al deterioramento, ha affermato che tali termini consistono in un’alterazione significativa e misurabile della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema caratterizzata, per quanto attiene alla compromissione, da una condizione di squilibrio funzionale che incide sui processi naturali, mentre con riguardo al deterioramento da una condizione di squilibrio strutturale. L’oggetto su cui cade la condotta può essere alternativamente l’acqua, l’aria, porzioni estese o significative del suolo, del [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio