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Inquinamento ambientale: infondata la questione di legittimità costituzionale dell´art. 452-bis c.p. perché la fattispecie è sufficientemente determinata
Francesco Martin
(Cass. Pen., Sez. III, 11 marzo 2020, n. 9736)
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Nota di Francesco Martin
L’introduzione nel nostro ordinamento del reato di inquinamento ambientale, delitto di danno integrato da un evento di danneggiamento, trova la propria origine nella L. 22 maggio 2015, n. 68 che a sua volta origina dalla direttiva 2008/99/CE. A ben vedere, una modesta attuazione della direttiva si era già avuta con il D. Lgs. 11 luglio 2011 n. 121 che, tuttavia, non modificava il volto del diritto penale dell’ambiente, poiché si occupava di temi marginali. Viceversa, la L. 68/15, mostrava l’encomiabile ambizione di delineare ex novo il sistema mediante l’introduzione di nuove incriminazioni con pene di severità medio alta, una speciale aggravante ambientale, termini di prescrizione aumentati e meccanismi di diminuzione di pena nel caso di condotte riparatorie. Esaminando la struttura, tale reato punisce con la reclusione da due a sei anni e multa da 10 a 100 mila euro chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. L’art. 452 quinquies c.p. estende poi l’incriminazione anche ai fatti colposi, per cui la pena è diminuita di un terzo; una ulteriore diminuzione di un terzo è prevista dal c. 2 se dai fatti descritti al c. 1 deriva il pericolo di un inquinamento. Come evidenziato, uno dei presupposti essenziali del delitto di inquinamento è che la condotta sia stata commessa abusivamente. Dopo un vivace dibattito dottrinale è intervenuta la Corte di Cassazione che ha inteso tale parola come la violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative. Sempre la Corte, con riferimento alla compromissione e al deterioramento, ha affermato che tali termini consistono in un’alterazione significativa e misurabile della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema caratterizzata, per quanto attiene alla compromissione, da una condizione di squilibrio funzionale che incide sui processi naturali, mentre con riguardo al deterioramento da una condizione di squilibrio strutturale. L’oggetto su cui cade la condotta può essere alternativamente l’acqua, l’aria, porzioni estese o significative del suolo, del [continua ..]