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Sull´interruzione del termine di prescrizione decennale ex art. 114 c.p.a.
Anna De Vito
(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 4 dicembre 2020, n. 24)
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Nota di Anna De Vito
Con ordinanza 25 giugno 2020, n. 466 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana rimetteva all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato una serie di quesiti relativi alla possibile interruzione del termine per l’esercizio dell’actio iudicati, dibattuta in giurisprudenza soprattutto prima dell’entrata in vigore del Codice. Trattasi di un arresto che consente di riflettere sì sulla natura del ricorso di ottemperanza ma, più in generale, anche sulla tutela di diritti e interessi legittimi nonché sul ruolo del giudice amministrativo nel sistema di giustizia amministrativa. In origine il giudizio d’ottemperanza era preposto all’esecuzione del giudicato civile a garanzia della tutela dei diritti e proponibile entro il termine di trent’anni suscettibile di interruzione. Il Consiglio di Stato ha previsto, solo di seguito, che tale istituto potesse essere ammesso in ipotesi di mancata esecuzione delle decisioni della Giustizia Amministrativa. Il Codice del 1942 ha apportato significative modifiche all’istituto della prescrizione, incidendo, in primo luogo, sulla disciplina dell’actio iudicati prevista dall’art. 2953 c.c. ed in secondo luogo sulla possibilità di interrompere tale prescrizione (art. 2943 c.c.). La Plenaria si è soffermata sulla circostanza che “mentre l’art. 90 del r.d. n. 642 del 1907 e l’art. 2135 c.c. del 1865 si sono riferiti all’’azione’ e alle ‘azioni’ e dunque a nozioni ‘processuali’– l’art. 2953 c.c. del 1942 si è invece riferito a ‘diritti’ e dunque ad una nozione ‘sostanziale’, facendo sorgere la perdurante discussione se l’istituto della prescrizione riguardi il diritto o l’azione”. Il Collegio ha statuito che, sebbene non siano mai sorti dubbi in merito alla applicabilità degli artt. 2953 e 2943 co. quarto c.c. sulla proponibilità dei ricorsi d’ottemperanza nel caso di mancata esecuzione dei giudicati civili o di mancata esecuzione dei giudicati amministrativi riguardanti posizioni di diritti, “quanto ai giudicati amministrativi di annullamento di atti lesivi di interessi legittimi, si è posta effettivamente la questione se l’actio iudicati fosse proponibile improrogabilmente entro il termine di dieci anni[…]o anche dopo la scadenza di tale termine, [continua ..]