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L'annullamento del contratto per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c.: è necessaria un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte

Argomento: Dei contratti in generale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. VI, 24 settembre 2021, n. 25968)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

"(...) D.M.L. convenne in giudizio, innanzi a Tribunale di Modena, Ga.Gi.Gi. e ga.gi.gi., l'impresa Costruzioni G. s.r.l., la V. s.r.l. nonchè i signori S.G. e G.K., per chiedere dichiararsi la nullità e/I l'annullabilità della procura speciale rilasciata dallo stesso in favore di Ga.Gi.Gi., in data (OMISSIS) con atto per notar St., avente ad oggetto la vendita di un appartamento e la conseguente nullità e/o l'annullabilità dell'atto di vendita;[...] - sulla base della procura a vendere rilasciata con atto dell'(OMISSIS), l'appartamento di sua proprietà veniva alienato a S.G. e G.K.; - la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 2.1.2020 rigettò l'appello del D.M. e, per l'effetto, confermò la sentenza di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda per carenza di prova in ordine al raggiro;(...) - il motivo è inammissibile; - il ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, chiede una rivalutazione dei fatti di causa volta all'accertamento del raggiro subito, laddove la corte di merito ha correttamente ritenuto che non integrasse il raggiro l'incomprensione degli effetti giuridici dell'atto notarile con la quale egli aveva rilasciato la procura a vendere in quanto vi era stata una compiuta illustrazione da parte del notaio rogante, non assumendo rilevanza gli accordi, dedotti ma non dimostrati, in ordine alle rassicurazioni ricevute dal G.G. sui tempi della vendita dell'immobile oggetto della permuta e sulla partecipazione dei terzi nel consilum fraudis; - ne consegue l'inammissibilità del ricorso anche ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1 c.p.c. per essere la decisione della corte distrettuale conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di annullamento del contratto per dolo (Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n. 7155); - a norma dell'art. 1439 c.c., infatti, il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro [continua ..]

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