home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2021 / Legato di usufrutto sostitutivo di legittima e azione di riduzione: precisazioni
indietro stampa contenuto indice libro leggi libro
Legato di usufrutto sostitutivo di legittima e azione di riduzione: precisazioni
Mara Montanino
Cass. civ., Sez. VI, 27 agosto 2020, n. 17861
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
Nota di Mara Montanino
Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha riconosciuto all’erede del legittimario – quest’ultimo beneficiario di disposizione testamentaria di un legato in sostituzione di legittima – il potere di rinunziare ad un legato avente ad oggetto un diritto di usufrutto, così assolvendo l’onere richiesto dall’art. 551, co. 2, c.c. per la proposizione dell’azione di riduzione. A nulla rileverebbe, per il Supremo Collegio, l’eccezione posta dal ricorrente a stregua della quale la rinuncia al legato presuppone l’attualità del diritto, escludendosi – quindi – l’applicabilità dell’art 649 c.c.; ciò in quanto l’erede del legatario si troverebbe a succedere non nel diritto di usufrutto (il quale naturalmente si estingue con la morte del titolare) bensì nella medesima posizione giuridica attinente al rapporto successorio: “pertanto spetterà all’erede la scelta, cui allude l’art. 551 c.c., co. 2, tra rendere definitivo il diritto già acquistato dal proprio dante causa, assumendo su di sé i diritti e gli obblighi nascenti dall’estinzione dell’usufrutto o rinunciarvi, assolvendo all’onere cui è subordinata l’azione di riduzioni”. Necessita una breve digressione sulle norme testé richiamate. L’art. 551 c.c. disciplina ipotesi di successione a titolo particolare: autorevole dottrina definisce il legato in sostituzione di legittima quale disposizione testamentaria tacitativa della legittima, sottoposta a condizione risolutiva nel senso cioè che la vocazione testamentaria perde di efficacia qualora il legatario rinunzi al suo diritto[1]5. Il legittimario a favore del quale è disposto un legato in sostituzione di legittima, si troverà quindi al cospetto di una duplice opzione: 1) conseguire il legato, quindi rinunziare al supplemento nel caso di minusvalenza dello stesso rispetto alla quota di legittima a lui spettante salvo – ovviamente – dispensa del testatore (art. 551, co. 1 e 2, c.c.); 2) ritenere lesa la propria quota di legittima, quindi rinunziare al legato e agire in riduzione ex art. 551, co. 2, c.c. Ne viene che il presupposto dell’azione di riduzione sarà la rinunzia al legato. Vertendosi in ipotesi di successione a titolo particolare, diversa è la posizione in cui viene a trovarsi il legatario rispetto [continua ..]