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Sulla legittimazione generale degli enti esponenziali in ordine alla tutela degli interessi collettivi dinanzi al giudice amministrativo
Domenico Ciaburri
(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 20 febbraio 2020, n. 6)
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Nota di Domenico Ciaburri
Con la sentenza in commento l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso”. Tale statuizione giunge in risposta ad un’ordinanza di rimessione della Sezione Sesta del Consiglio di Stato, la quale aveva chiesto se, nell’ambito di un giudizio relativo alla legittimità dei provvedimenti attuativi del meccanismo di bail in (c.d. salvataggio interno delle banche), potesse riconoscersi la legittimazione ad agire ad un ente esponenziale portatore di interessi diffusi pur in assenza di una espressa previsione legislativa. Per rispondere al quesito l’Adunanza plenaria ha anzitutto preso atto dell’esistenza di un orientamento che limita la legittimazione attiva degli enti esponenziali ai soli casi espressamente previsti dalla legge. Tale orientamento fa leva su due argomenti. Il primo è interpretativo-teleologico: siccome “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit”, considerato inoltre che il legislatore ha introdotto nell’ordinamento ipotesi tassative di legittimazione degli enti esponenziali (art. 18 c. 5, l. 349/1986; art. 4 c. 2 l. 180/2011), non può più ritenersi valido quel criterio pretorio, diffusosi in assenza di tali disposizioni, in virtù del quale possono agire in giudizio tutti gli enti esponenziali portatori di interessi omogenei. Nel caso trattato in sentenza, quanto suesposto varrebbe a fortiori. L’ente esponenziale, nella specie, gode per espressa previsione di legge (art. 32 bis d.lgs. 58/1998; art. 137 d.lgs. 205/2006) di una legittimazione processuale straordinaria nelle ipotesi degli artt. 139 e 140 del d.lgs. 58/1998. Il secondo argomento utilizzato dall’orientamento esaminando, riguarda l’art. 81 c.p.c. Si ritiene che quest’ultimo, escludendo la possibilità di agire per diritti altrui, precluderebbe all’ente esponenziale di agire per la tutela dell’interesse [continua ..]