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Lesioni stradali: la Consulta fa (ancora) salvo il generale regime di procedibilità d´ufficio previsto dall´art. 590-bis c.p.
Beatrice Montagna
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Nota di Beatrice Montagna
La Corte costituzionale, con la sentenza in epigrafe, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Treviso, dal Tribunale ordinario di Milano e dal Tribunale ordinario di Pisa, in relazione al decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 recante “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103” e all’art. 590-bis c.p. In particolare, la Corte ha dichiarato la non incostituzionalità della mancata previsione della procedibilità a querela del delitto di lesioni stradali gravi e gravissime ex art.590-bis c.p., pur reputando opportuno che il legislatore rimediti la congruità della disciplina vigente. Preliminarmente, occorre ricordare come prima dell’entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41, rubricata “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali”, le lesioni commesse «con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» costituivano circostanza aggravante del delitto di cui all’art. 590 c.p., da cui mutuavano il regime di procedibilità a querela. L’intervento legislativo del 2016, la cui ratio è orientata a riconoscere a tali condotte un grado di disvalore talmente elevato da non trovare adeguata punibilità nelle circostanze descritte, ha determinato l’inserimento nel sistema del diritto penale di autonome fattispecie delittuose, tra cui l’art. 590-bis c.p., prevedendone la procedibilità d’ufficio sia nelle ipotesi base previste al comma 1 sia nelle ipotesi aggravate individuate nei commi successivi. La disciplina della procedibilità d’ufficio per il delitto in esame è stata poi implicitamente confermata con l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2018, in attuazione della legge delega 23 giugno 2017, n. 103. Dichiarando in parte inammissibili (in relazione all’art. 24 Cost.) e in parte manifestamente infondate (in riferimento agli artt. 25, co. 2, 76 e 77, co. 1 Cost.) le questioni di legittimità costituzionale sollevate, la Corte si sofferma sulla censura, meritevole di maggiore attenzione, fondata sul principio di uguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 [continua ..]