Argomento:
Stupefacenti Sezione:
Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. VI, 25 novembre 2022, n. 45061)
Stralcio a cura di Ilaria Romano
“2. Nell'esaminare il motivo di ricorso occorre tener conto di quelli che sono i dati sulla cui base si è ritenuto di escludere la derubricazione del fatto nell’alveo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.La Corte di appello ha essenzialmente valorizzato il quantitativo sequestrato (pari a circa gr. 100 lordi di hashish), il grado di principio attivo (34% circa, pari a gr. 33 circa) e il numero di dosi singole astrattamente ricavabili dal complessivo quantitativo sequestrato, ritenendo che tali elementi sarebbero di per sé indicativi di una rilevante offensività della condotta rispetto al bene giuridico protetto.È, pertanto, corretto il rilievo difensivo secondo cui l'esclusione della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 è stata motivata esclusivamente con riferimento al dato quantitativo.2.1. Per consolidata giurisprudenza, invero, il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere riconosciuto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (…).2.2. I principi espressi a più riprese dalle Sezioni unite forniscono un parametro interpretativo univoco, essendosi ribadito come nella valutazione della tenuità del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, non può assumere, di norma, valenza esclusiva ed assorbente il dato quantitativo, né quello qualitativo con riferimento alla diversità delle sostanze oggetto di cessione.La valutazione del fatto deve guardare alla complessità dello stesso, valorizzando - in senso positivo o negativo - tutti gli elementi che contraddistinguono quella determinata condotta. Tale criterio di giudizio può subire una flessione solo nel caso in cui il dato ponderale sia di per sé talmente rilevante da determinare l'assorbimento dei restanti aspetti della condotta. (…)2.3. La Corte di appello ha particolarmente stigmatizzato, al fine di escludere la tenuità del fatto, il numero di dosi medie singole indicato in 1351. Invero, il giudizio di offensività richiesto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non [continua ..]
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