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La malafede contrattuale necessaria ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture
Giovanni De Bernardo
(Cass. Pen., Sez. VI, 22 ottobre 2020, n. 29374)
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Nota di Giovanni De Bernardo
Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione – Sezione VI – interviene, cogliendo l’occasione, per porre chiarezza in merito alla configurabilità del reato p. e p. dall’art. 356 del codice penale. Specificamente, gli Ermellini si interrogano sul significato della espressione “commette frode” contenuta nel delitto di frode nelle pubbliche forniture. La vicenda trae origine dal ricorso per Cassazione promosso dagli imputati, avverso la sentenza della Corte di appello, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.E. in relazione al reato previsto dall’art. 356 c.p., perché estinto per prescrizione, ma aveva confermato la sentenza impugnata quanto alle statuizioni civili. Il Tribunale in primo grado, condannava S., nella qualità di amministratore di una società, appaltatrice dei lavori di realizzazione di un palazzetto dello Sport, per il delitto citato, reo di aver fatto uso di materiali diversi da quelli promessi per la costruzione del tetto dell’immobile. Punto dirimente è senz’altro la valutazione del discrimen tra mero inadempimento doloso e malafede contrattuale. Partendo però dalle premesse, è opportuno specificare che il delitto di frode nelle pubbliche forniture punisce chi “commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali”. Si tratta di un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un’impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante, la cui tipizzazione è posta a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, del regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. Condizione necessaria per analizzare compiutamente la fattispecie di cui all’art. 356 c.p. è approfondire gli elementi costituivi anche dell’articolo che precede, rubricato “inadempimento di contratti di pubbliche forniture”. Ivi viene punito “chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in [continua ..]