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La mancanza di criteri previamente stabiliti non determina l´illegittimità della nomina della commissione di gara
Alessandra Scaffidi
(Cons. di Stato, sez. III, 4 novembre 2020, n. 6818)
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Nota di Alessandra Scaffidi
Secondo quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, c.d. Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto pubblico è il risultato di molteplici operazioni che insieme considerate costituiscono la c.d. procedura ad evidenza pubblica. Tale procedimento amministrativo prevede il compimento di atti di diritto pubblico che hanno ad oggetto non solo la valutazione dell’interesse pubblico a contrarre, comunemente inteso come determinazione a contrarre, ma anche la scelta della controparte contrattuale che proponga la migliore offerta. Durante lo svolgimento della procedura, gli interessi della P.A. tendenti alla scelta dell’offerta più conveniente, in termini di serietà, affidabilità e non eccessiva onerosità, sono tutelati dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, quale, ad esempio, il principio di trasparenza volto a dimostrare il corretto svolgimento degli atti endoprocedimentali. Il rispetto di tali principi, che può tradursi nella redazione di criteri diretti all’espletamento delle procedure non solo rende possibile l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti, tesa a valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte, ma garantisce, altresì, la possibilità di una concorrenza effettiva. Pronunciandosi in materia, il Consiglio di Stato si è espresso sulla discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione che governa proprio la fase valutativa delle procedure di gara. La fase di valutazione delle offerte, difatti, così come la successiva fase di attribuzione dei punteggi, prodromica alla proposta di aggiudicazione, si svolge sulla base dei criteri scelti discrezionalmente dalla P.A. Considerata la discrezionalità tecnica con cui la P.A. può legittimamente agire in tale fase, non si ritiene possibile il ricorso al sindacato sostitutorio del giudice amministrativo, a meno che non si tratti dei limitati casi di giurisdizione con cognizione estesa al merito ex art. 134 c.p.a. Difatti, con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha affermato che «la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciutale; per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma devono ritenersi [continua ..]