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Maternità surrogata: riconoscimento del rapporto con il genitore intenzionale non biologico e best interest of the child
Paola Trombetta
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Nota di Paola Trombetta
La pronuncia in commento trae origine da un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto alla C. App. di Verona, da due cittadini italiani, coniugati in Canada con matrimonio trascritto in Italia nel registro delle unioni civili, per impugnare il rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile alla richiesta di rettifica dell’atto di nascita del minore nato tramite gestazione per altri (cd. “maternità surrogata”). I ricorrenti, già riconosciuti genitori del minore, con sentenza della Suprema Corte della British Columbia, una volta arrivati in Italia, si sono visti negare, dall’Ufficiale di Stato Civile, la trascrizione dell’atto di nascita. La C. App. di Verona si è pronunciata a favore dei ricorrenti poiché ha ravvisato che la sentenza emessa dalla S.C. British Columbia, possedeva tutti i requisiti ex art. 67 L. 218/1995. Successivamente veniva proposto ricorso in Cassazione che, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione, rimetteva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, c. 6 l. n. 40 del 2004, art. 18 del d.p.r. 396/2000, art. 64 c. 1 lett. G) l. 218/1995. La decisione degli Ermellini si inserisce in un recentissimo dibattito giurisprudenziale che evidenzia le attuali carenze del diritto vivente in merito alla tutela dei figli nati tramite maternità surrogata. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata partendo dalla motivazione posta alla base della sent. S.U. n. 12193 del 8/5/2019, nella quale si stabiliva il principio secondo il quale il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità – principio di ordine pubblico – posto a tutela della dignità della gestante e l’istituto dell’adozione; le S.U. individuano l’adozione in casi particolari, quale mezzo per fare rilievo al rapporto genitoriale. Pertanto le S.U. considerano il divieto penale, contenuto nella L. 40/2004, espressione del superiore principio di ordine pubblico volto a sanzionare una pratica che offende i valori fondamentali, quali quello della dignità umana. Qui il bilanciamento degli interessi pende [continua ..]