home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2021 / Maternità surrogata: riconoscimento del rapporto con il genitore intenzionale non biologico ..

indietro stampa contenuto indice libro leggi libro


Maternità surrogata: riconoscimento del rapporto con il genitore intenzionale non biologico e best interest of the child

Paola Trombetta

Il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18, L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. g), se interpretati alla luce della citata sentenza delle Sezioni Unite (12193/2019) laddove si esclude, attraverso il limite dell’ordine pubblico (…) la possibilità del riconoscimento, ai fini dell’efficacia in Italia, di provvedimenti giurisdizionali stranieri che accertino il diritto di essere inserito – quale genitore d’intenzione – nell’atto di nascita del figlio della persona cui si è legati da matrimonio celebrato all’estero, nato con le modalità della gestazione per altri (cd. “maternità surrogata”) (…) Occorre muovere dalla motivazione della predetta sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 del 2019 (…) il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d’intenzione, nella specie cittadino italiano, trova ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dalla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della donna e l’istituto dell’adozione (…). Valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione (…). Non può essere trascritto né riconosciuto in Italia il provvedimento giudiziale straniero che, riconoscendo implicitamente la validità dell’accordo di maternità surrogata attribuisce la paternità (o la maternità) anche al genitore intenzionale che non ha apportato alcuno contributo biologico alla procreazione. Tale conclusione, secondo le Sezioni Unite, non si pone in contrasto con il superiore interesse del minore: sia perché tale interesse non ha valore assoluto (…) sia perché l’interesse del minore (…) è pur sempre tutelabile attraverso l’adozione in casi particolari di [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


Nota di Paola Trombetta

La pronuncia in commento trae origine da un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto alla C. App. di Verona, da due cittadini italiani, coniugati in Canada con matrimonio trascritto in Italia nel registro delle unioni civili, per impugnare il rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile alla richiesta di rettifica dell’atto di nascita del minore nato tramite gestazione per altri (cd. “maternità surrogata”). I ricorrenti, già riconosciuti genitori del minore, con sentenza della Suprema Corte della British Columbia, una volta arrivati in Italia, si sono visti negare, dall’Ufficiale di Stato Civile, la trascrizione dell’atto di nascita. La C. App. di Verona si è pronunciata a favore dei ricorrenti poiché ha ravvisato che la sentenza emessa dalla S.C. British Columbia, possedeva tutti i requisiti ex art. 67 L. 218/1995. Successivamente veniva proposto ricorso in Cassazione che, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione, rimetteva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, c. 6 l. n. 40 del 2004, art. 18 del d.p.r. 396/2000, art. 64 c. 1 lett. G) l. 218/1995. La decisione degli Ermellini si inserisce in un recentissimo dibattito giurisprudenziale che evidenzia le attuali carenze del diritto vivente in merito alla tutela dei figli nati tramite maternità surrogata. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata partendo dalla motivazione posta alla base della sent. S.U. n. 12193 del 8/5/2019, nella quale si stabiliva il principio secondo il quale il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità – principio di ordine pubblico – posto a tutela della dignità della gestante e l’istituto dell’adozione; le S.U. individuano l’adozione in casi particolari, quale mezzo per fare rilievo al rapporto genitoriale. Pertanto le S.U. considerano il divieto penale, contenuto nella L. 40/2004, espressione del superiore principio di ordine pubblico volto a sanzionare una pratica che offende i valori fondamentali, quali quello della dignità umana. Qui il bilanciamento degli interessi pende [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio