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Modifiche unilaterali del contratto di telefonia mobile solo per giustificato motivo e ragioni oggettive
Marika Capone
(Cons. di Stato, sez. VI, 2 marzo 2020, n. 1529)
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Nota di Marika Capone
Il contenzioso è originato dall’impugnazione di una delibera dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la quale si modificava il Regolamento per l’esercizio dello ius variandi, ossia il diritto di mutare unilateralmente le condizioni contrattuali. L’Autorità, infatti, aveva previsto la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali «solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo»; per le compagnie telefoniche ciò rappresentava una limitazione ingiustificata all’esercizio dello ius variandi. Nell’accogliere il ricorso di primo grado, il Collegio aveva ritenuto che il potere esercitato dall’Autorità dovesse essere reputato privo di base legale, considerato che nel settore delle telecomunicazioni non potevano applicarsi le norme relative alle clausole abusive nei contratti dei consumatori. L’appellante ha ritenuto erronea la sentenza del T.A.R., sul presupposto che il Codice del Consumo condizioni l’esercizio dello ius variandi alla presenza di un “giustificato motivo”. Il Consiglio di Stato, pertanto, ha circoscritto la questione e si è concentrato sul comprendere se la modifica regolamentare rispettasse il principio di legalità, interrogandosi sulla possibilità di ritenere ammissibile uno ius variandi di matrice convenzionale. La sentenza ha dato atto dell’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali: uno, minoritario, che esclude il potere di modifica unilaterale in mancanza di una norma generale; un secondo, maggioritario, che ritiene configurabile tale potere poiché, in assenza di espresso divieto legale, rientra nei limiti dell’autonomia contrattuale delle parti consentire la modifica unilaterale del contratto. Vero è che tali clausole possono dar vita ad abusi, ma questo rischio può essere arginato con condizioni limitatrici l’esercizio di tale diritto, come ad esempio: la modifica unilaterale a sole precise condizioni e il limite legale della buona fede. Per lo ius variandi nell’ambito di contratti caratterizzati da una situazione di squilibrio tra le parti, il legislatore, sia a livello europeo che nazionale, ha reputato necessario disciplinare tale potere attraverso specifiche norme imperative. Nei contratti dei consumatori, il d.lgs. 206/2005 ha previsto, a tal proposito, due clausole che si presumono [continua ..]