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Morte del tossicodipendente: non è responsabile lo spacciatore ex art. 586 c.p. se l´evento era in concreto imprevedibile

(Cass. Pen., Sez. III, 21 ottobre 2020, n. 31746)

“2.1 (…) Va ribadito il principio espresso da Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009 (…) per cui “In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell’assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale”. 2.2. Quanto all’ipotesi di morte o lesioni personali conseguenti alla cessione illecita di sostanze stupefacenti, le Sezioni Unite hanno esplicitamente affermato che la regola cautelare, la cui inosservanza può costituire base della colpa, non può individuarsi nella norma che incrimina la cessione dello stupefacente né la colpa può ritenersi presunta in forza della sola stessa norma penale che incrimina la cessione dello stupefacente. Ciò perché la legislazione in materia di sostanze stupefacenti (…) ha come scopo diretto ed immediato la repressione del mercato illegale della droga “... e soltanto come scopo ulteriore, collocato sullo sfondo, la tutela della salute pubblica, accanto alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico...”. La conferma che l’attuale legislazione in materia non sia destinata in via diretta ed immediata alla tutela dell’integrità fisica dei cittadini, sta nella scelta del legislatore a favore della non punibilità del consumo personale di stupefacenti. (…) Affermano quindi le Sezioni Unite: “... Tale disvalore e tale rischio non possono quindi essere replicati in un altro reato per il tramite di una applicazione dell’art. 586 c.p., del tutto sganciata dalla sussistenza di un profilo soggettivo di colpa e fondata esclusivamente su una responsabilità oggettiva o su una colpa presunta per violazione della legge penale, perché in tal modo si verrebbe a sanzionare nuovamente un fatto già incluso per il suo carico di disvalore nella condanna per lo spaccio di droga. In altre parole, con le incriminazioni sul divieto dello spaccio viene sanzionata la creazione di un rischio generico per [continua ..]

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