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Multiproprietà azionaria e problemi di giurisdizione
Jacopo Alcini
Cass. civ., Sez. un., 28 gennaio 2020, n. 1868
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Nota di Jacopo Alcini
Con la pronuncia in commento, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un notaio riconoscendo l’applicabilità del foro del consumatore in una controversia relativa alla validità di una clausola di proroga della giurisdizione ai sensi degli artt. 15 e 17 della Convenzione di Lugano del 1988 sulla competenza e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il ricorrente sottoscriveva un modulo d’acquisto di alcune azioni di una società svizzera avente lo scopo di acquistare, amministrare e gestire immobili per metterli a disposizione dei propri soci secondo la logica del godimento turnario, finalizzato a trascorrere un periodo di vacanza. In quanto socio, egli aveva acquisito il diritto di soggiornare in uno degli appartamenti, ma non era riuscito ad usufruire del soggiorno per asserita indisponibilità di posti. Per questa ragione decideva di risolvere il contratto per inadempimento. Ne nasceva una controversia avente ad oggetto la validità di una clausola del contratto inerente la deroga alla giurisdizione ed al foro competente a favore della legge e del giudice svizzero ai sensi dell’art. 25 l. 218/1995, da cui appunto il presunto difetto di giurisdizione del giudice italiano ex art. 4, c. 2, stessa legge. Le Sezioni Unite ritengono che la fattispecie rientri fra quelle regolate in materia di contratti conclusi con i consumatori, trattandosi di una fornitura di servizi stipulata per un uso del tutto avulso dall’attività professionale. La Corte ritiene inammissibile la proroga in quanto non «posteriore al sorgere della controversia» e non intesa a consentire al consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati dalla Convenzione come competenti in via obiettiva. Di conseguenza, si radica la giurisdizione del giudice italiano ex artt. 13 e 15 Convenzione, in deroga al domicilio del convenuto nel territorio di uno Stato contraente (art. 2 Convenzione). La sentenza analizza per incidens anche l’istituto della multiproprietà azionaria. Secondo la disciplina propria di questa figura, una società per azioni proprietaria di un immobile, lo concede in godimento turnario ai propri soci. Questi ultimi, quindi, non vantano alcun diritto reale sul bene, essendo titolari solamente di un diritto personale di godimento in riferimento allo stesso. Nella multiproprietà azionaria, dunque, sono individuabili due [continua ..]