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Nesso di causalità e mesotelioma pleurico: il nodo delle posizioni di garanzia effettivamente assunte nella fase della c.d. induzione
Mattia Cutolo
(Cass. Pen., Sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 34341)
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Nota di Mattia Cutolo
La sentenza di legittimità ad oggetto riguarda una condanna in appello per omicidio colposo plurimo contestato con violazione di norme sulla prevenzione antinfortunistica. Qui l’illecito assume la forma di reato commissivo mediante omissione[1], ex artt. 40 cpv. e 589 cpv. cp. Ciò presuppone logicamente la sussistenza in capo ai due imputati di posizioni di garanzia in ragione delle quali essi avevano il dovere di sterilizzare i particolari fattori di rischio sotto il loro controllo. Tali posizioni di garanti derivavano dalle funzioni apicali[2] ricoperte rispettivamente dai due imputati nelle società del gruppo Fibronit. Secondo l’impostazione accusatoria, le numerose morti avvenute—su un esteso arco temporale—sarebbero riconducibili alla diffusione delle polveri sottili di amianto, sostanze utilizzate nell’ambito dei processi aziendali del gruppo Fibronit. L’esposizione a dette polveri, sia all’interno che nei pressi dello stabilimento, avrebbe cagionato dopo anni il mesotelioma pleurico, una patologia asbesto-correlata. La questione di diritto affrontata dalla S.C. ha il suo perno nell’articolo 40 cp. A sua volta, questa indagine si dicotomizza nella sussistenza o meno della posizione di garanzia in capo agli imputati (C. ed M.) e del nesso causale tra condotta omissiva colposa ed evento dannoso verificatosi. Per quanto riguarda il primo profilo, la sentenza della corte ambrosiana ritiene che la posizione di garante di C. risalisse al 1977 – anno in cui ha assunto la qualità di amministratore delegato di Fibronit Cementifera – e si estendesse fino al 1985; arrivando poi anche al 1990 quando una nota della Guardia di Finanza riporta che l’imputato avrebbe avuto pieni poteri per la gestione dell’amministrazione ordinaria[3]. Al tempo stesso, la corte ritenne che M. avesse assunto la posizione di garanzia nel periodo 1981-85 in quanto direttore di stabilimento e 1985-87 in quanto consigliere d’amministrazione della Fibronit S.p.A. I giudici di legittimità rilevano correttamente che l’unico periodo in cui la posizione di garanzia in capo agli imputati fosse provata era il 1981-85. Negli altri periodi, per quanto riguarda C., le sentenze di merito assegnano responsabilità penale in ragione delle mere «funzioni apicali» a questi assegnate. Quando, invece, sia il quadro normativo[4] sia quello giurisprudenziale[5] [continua ..]