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Nesso di causalità e mesotelioma pleurico: il nodo delle posizioni di garanzia effettivamente assunte nella fase della c.d. induzione

Mattia Cutolo

(Cass. Pen., Sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 34341)

“2. (…) [A]ssumono preliminare rilievo – ai fini della risoluzione del problema della c.d. causalità generale – le posizioni di garanzia rispettivamente assunte dal C. e dal M. (…). (…) [L]a sentenza impugnata (…) [si limita] a prendere atto della formale attribuzione al C. e al M. di funzioni “apicali” (…) non avendo cura di esaminare in modo puntuale gli effettivi poteri di gestione dei due imputati, nelle rispettive qualità (…). Per quanto (…) attiene al C., il mero riferimento al suo inserimento nel board societario non è appagante, a considerare che, sebbene sia vero che possono assumere posizioni di garanzia anche i componenti del comitato esecutivo (c.d. board) di una società, tali posizioni sono condizionate al fatto che sia ravvisabile la loro reale partecipazione ai processi decisori, (…) con particolare riferimento alle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro (…). Quanto al M., (…) per il periodo successivo al 1985, (…) il ricorrente era mero componente del consiglio di amministrazione, che peraltro in tale periodo neppure si sarebbe riunito. (…)” “3. (…) Dato per acquisito, infatti, che la posizione di garanti può essere ravvisata in modo sostanzialmente certo, sia in capo al M. che in capo al C., nel periodo compreso tra il 1981 e il 1985, si tratta di vedere se (…) tale periodo coincida in modo certo ed evidente, in tutto o in parte, non solo con la generica esposizione delle vittime all’amianto, ma anche con un’espo­sizione eziologicamente rilevante ai fini della patogenesi: in una parola, con la fase della c.d. induzione. Può infatti affermarsi che (…) sul piano della causalità generale dell’esposizione all’amianto, la teoria dose-correlata, prescelta e accreditata in particolare dalla III Consensus Conference (…), indica il susseguirsi di due fasi distinte: quella della c.d. induzione (a sua volta distinta in iniziazione e promozione) in cui ogni successiva esposizione è rilevante sul piano causale ai fini del prodursi del mesotelioma pleurico maligno; e la fase della c.d. progressione, o latenza in cui il processo carcinogenetico è irreversibile e ogni successiva esposizione all’amianto è ormai irrilevante. Lo spartiacque fra le due fasi (…) è costituito dal [continua ..]

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Nota di Mattia Cutolo

La sentenza di legittimità ad oggetto riguarda una condanna in appello per omicidio colposo plurimo contestato con violazione di norme sulla prevenzione antinfortunistica. Qui l’illecito assume la forma di reato commissivo mediante omissione[1], ex artt. 40 cpv. e 589 cpv. cp. Ciò presuppone logicamente la sussistenza in capo ai due imputati di posizioni di garanzia in ragione delle quali essi avevano il dovere di sterilizzare i particolari fattori di rischio sotto il loro controllo. Tali posizioni di garanti derivavano dalle funzioni apicali[2] ricoperte rispettivamente dai due imputati nelle società del gruppo Fibronit. Secondo l’impostazione accusatoria, le numerose morti avvenute—su un esteso arco temporale—sarebbero riconducibili alla diffusione delle polveri sottili di amianto, sostanze utilizzate nell’ambito dei processi aziendali del gruppo Fibronit. L’esposizione a dette polveri, sia all’interno che nei pressi dello stabilimento, avrebbe cagionato dopo anni il mesotelioma pleurico, una patologia asbesto-correlata. La questione di diritto affrontata dalla S.C. ha il suo perno nell’articolo 40 cp. A sua volta, questa indagine si dicotomizza nella sussistenza o meno della posizione di garanzia in capo agli imputati (C. ed M.) e del nesso causale tra condotta omissiva colposa ed evento dannoso verificatosi. Per quanto riguarda il primo profilo, la sentenza della corte ambrosiana ritiene che la posizione di garante di C. risalisse al 1977 – anno in cui ha assunto la qualità di amministratore delegato di Fibronit Cementifera – e si estendesse fino al 1985; arrivando poi anche al 1990 quando una nota della Guardia di Finanza riporta che l’imputato avrebbe avuto pieni poteri per la gestione dell’amministrazione ordinaria[3]. Al tempo stesso, la corte ritenne che M. avesse assunto la posizione di garanzia nel periodo 1981-85 in quanto direttore di stabilimento e 1985-87 in quanto consigliere d’amministrazione della Fibronit S.p.A. I giudici di legittimità rilevano correttamente che l’unico periodo in cui la posizione di garanzia in capo agli imputati fosse provata era il 1981-85. Negli altri periodi, per quanto riguarda C., le sentenze di merito assegnano responsabilità penale in ragione delle mere «funzioni apicali» a questi assegnate. Quando, invece, sia il quadro normativo[4] sia quello giurisprudenziale[5] [continua ..]

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