home / Archivio / Diritto Amministrativo raccolta del 2021 / No all´avvalimento per il progettista ex art. 53, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006
indietro stampa contenuto indice libro leggi libro
No all´avvalimento per il progettista ex art. 53, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006
Martina Gallucci
(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 9 luglio 2020, n. 13)
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
Nota di Martina Gallucci
Nella sentenza in commento, l’Adunanza Plenaria, interrogata circa la possibilità per il professionista (rectius progettista) ex art. 53, d.lgs. 163/2006 (c.d. Codice De Lise), di avvalersi, con l’esibizione del contratto di avvalimento, di altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, si è pronunciata nei termini che seguono. La vicenda trae origine da una procedura di gara aggiudicata, sotto la vigenza del Codice De Lise, ad un raggruppamento temporaneo di imprese, il quale aveva nominato un progettista esterno. Quest’ultimo, a sua volta, aveva presentato un contratto di avvalimento stipulato con una società esterna, all’evidente scopo di recuperare alcuni tra i requisiti indicati dal bando e non posseduti. Altro concorrente non vincitore proponeva dinanzi al TAR ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione, lamentando la violazione dell’art. 49, d.lgs. 163/2006, da parte del RTI aggiudicatario, per essersi avvalso di progettista e di impresa ausiliaria privi dei requisiti richiesti a pena di esclusione per l’accesso alla competizione. Ebbene, la questione sostanziale sulla quale la Plenaria è stata chiamata a pronunciarsi ha ad oggetto la qualificazione giuridica del progettista suindicato, nell’accezione e nella terminologia del citato art. 53, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006, nonché la possibilità per lo stesso di utilizzare la qualifica di un ulteriore professionista, singolo o associato (c.d. avvalimento a cascata). Giova premettere che l’avvalimento è un istituto pro-concorrenziale di derivazione comunitaria, che suscita da tempo lo scetticismo del legislatore nazionale. La ratio dell’istituto è quella di favorire la massima partecipazione degli operatori economici al mercato degli appalti pubblici, in particolar modo di imprese che, di per sé, non hanno i requisiti per parteciparvi. Se da un lato il contratto di avvalimento ha il pregio di aprire il mercato delle commesse pubbliche alle P.M.I., dall’altro reca con sé il rischio del c.d. avvalificio o “scatola vuota”. È, pertanto, necessario che il prestito dei requisiti sia effettivo, nel senso che l’impresa ausiliaria deve mettere a disposizione dell’impresa ausiliata le risorse correlate ai requisiti prestati, per scongiurare il rischio di diminuire le garanzie relative alla ottimale [continua ..]