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Nonostante la riforma, integra l´abuso d´ufficio la violazione mediata del T.U. in materia edilizia
Francesco Contu
(Cass. Pen., Sez. III, 8 settembre 2020, n. 26834)
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Nota di Francesco Contu
La vicenda processuale. Il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Tizio e Caio, indagati per i reati di cui agli artt. 81, 110, 323 e 479 c.p., commessi in concorso col pubblico ufficiale Sempronio (dirigente comunale). Il provvedimento veniva confermato dal Tribunale di Napoli che, investito del riesame ex art. 309 c.p.p., respingeva il ricorso degli indagati con ordinanza in data 24/09/2019. Agli indagati, in particolare, era contestata la condotta di abuso d’ufficio in relazione a tre permessi di costruire nelle date del 03/04/2017, 30/06/2017 e 24/01/2018, il cui rilascio sarebbe avvenuto in violazione di norme di legge. Il rilascio, infatti, sarebbe stato disposto in assenza di un piano particolareggiato ancora in vigore, richiesto per le opere da realizzare, essendo quello del 02/04/2006 inefficace dal 2016 per decorso del termine decennale. Risultavano così violati gli artt. 12 e 13 del d.p.r. 380/2001, i quali impongono che il permesso di costruire sia rilasciato in conformità alle previsioni “degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”. Quanto al profilo del falso ideologico, assumeva rilievo la condotta del pubblico ufficiale Sempronio che, nella convenzione ex art. 28-bis del d.p.r. 380/2001 sottoscritta da tutti gli indagati – che peraltro prevedeva l’esonero dal pagamento degli oneri di costruzione di cui all’art. 19, d.p.r. cit., integrante un ingiusto vantaggio patrimoniale –, avrebbe attestato falsamente la natura provvedimentale di una precedente dichiarazione del Commissario straordinario (emessa in data 03/06/2016), facendo così risultare approvato il riassetto del piano particolareggiato, mentre si sarebbe trattato, nella valutazione del Tribunale cautelare, di un mero atto di indirizzo politico rivolto al Consiglio comunale. Contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli ricorreva per cassazione la difesa degli indagati. Col secondo motivo di ricorso si deduceva, inter alia, la violazione dell’art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 323 c.p. Il rilascio dei permessi, nella prospettazione difensiva, sarebbe avvenuto legittimamente sulla base dell’art. 28-bis, d.p.r. 380/2001 e della delibera del Commissario straordinario, che avrebbe disposto l’ultrattività del piano attuativo scaduto. La [continua ..]