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Nullità delle clausole del bando che limitano il ricorso all´avvalimento in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione
Nunziante Di Lorenzo
(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 16 ottobre 2020, n. 22)
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Nota di Nunziante Di Lorenzo
La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 16.10.2020 n. 22 affronta e risolve la dibattuta questione della validità della clausola del bando di gara praeter legem, con portata oggettivamente escludente. In particolare, la V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva n. 1920 del 17 marzo 2020, ha rimesso all’Adunanza Plenaria i seguenti quesiti: “a) se rientrino nel divieto di clausole cosiddette atipiche, di cui all’art. 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le previsioni dei bandi o delle lettere d’invito con le quali la stazione appaltante, limitando o vietando, a pena di esclusione, il ricorso all’avvalimento al di fuori delle ipotesi consentite dall’art. 89 del medesimo decreto legislativo, escluda, di fatto, la partecipazione alla gara degli operatori economici che siano privi dei corrispondenti requisiti di carattere economico-finanziario o tecnico-professionale; b) se, in particolare, possa reputarsi nulla la clausola con la quale, nel caso di appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, sia consentito il ricorso all’avvalimento dell’attestazione SOA soltanto da parte di soggetti che già ne posseggano una propria”. La vicenda processuale trae origine dall’impugnazione del provvedimento di esclusione adottato da una Stazione appaltante ai danni di una delle imprese concorrenti per carenza di un requisito tecnico di partecipazione alla gara (art. 83 del d.lgs. n. 50/2016). In particolare, per quanto rileva ai fini del presente lavoro, la ricorrente ha impugnato la predetta esclusione in relazione all’art. 20 della lex specialis, nella misura in cui quest’ultimo, pur consentendo all’operatore economico di comprovare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti dal disciplinare di gara avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto, al contempo, prescrive l’obbligo per l’impresa ausiliata di essere in possesso di una propria attestazione SOA. Il canone normativo violato, secondo la ricostruzione della ricorrente, è quello degli artt. 83, comma 8, e 89 del Codice dei contratti pubblici. In altri termini, l’impresa esclusa lamenta non un semplice vizio di annullabilità della richiamata clausola del bando bensì quello più grave della nullità. Infatti, l’art. 83 [continua ..]