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I confini normativi di carattere processuale e sostanziale della nullità di protezione per mancato rilascio della garanzia fideiussoria in sede di preliminare di vendita: quid iuris se la relativa azione giudiziale è esercitata quando l'immobile da costruire sia già stato ultimato?

Argomento: Della nullità del contratto
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 8 febbraio 2023, ord. n. 3817)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“… la normativa di settore protegge il promissario acquirente [che] si trova a pagare una parte del corrispettivo, senza ottenere l'immediato acquisto della proprietà del bene, il quale è ancora in fase di costruzione. Così trova fondamento l'obbligo di rilasciare la garanzia fideiussoria […] Ne consegue che tale necessità viene meno nel momento in cui la costruzione è ultimata, poichè lo stato di insolvenza del promittente venditore, che sopravvenga a tale ultimazione, consente comunque al promissario acquirente di poter perfezionare l'acquisto, in ragione della previa trascrizione del preliminare […]Se viceversa si aderisse all'impostazione dei Giudici di merito, a mente della quale l'utilità della concessione della garanzia fideiussoria sopravvivrebbe alla conclusione dei lavori, sino a quando l'effetto traslativo non si sia prodotto, non solo sarebbe mutato lo scopo perseguito dalla norma, ma, in aggiunta, la previsione sarebbe estensibile, per identità di ratio, ad ogni promessa di vendita di immobili, quand'anche essa abbia avuto ad oggetto, sin dall'origine, beni già realizzati. Per contro, per quanto anzidetto, altri sono gli strumenti assicurativi che l'ordinamento appresta per garantire il trasferimento di proprietà di immobili preesistenti, a cui le parti si siano previamente obbligate […] 3.7 - Nel caso affrontato dalla sentenza d'appello oggetto dell'odierna impugnazione, la garanzia fideiussoria non è stata concessa, la nullità di protezione è stata però eccepita dai promissari acquirenti dopo l'ultimazione dei lavori, senza che sia stato mai paventato un pericolo di insolvenza in concreto del promittente alienante, che ha invece invitato le controparti a concludere il definitivo. Ne discende che l'esercizio in concreto dell'azione di nullità non è funzionale al perseguimento del fine per il quale l'invalidità di protezione è stata riconosciuta, bensì è stato indirizzato al raggiungimento di uno scopo ultroneo: quello di sciogliersi dal vincolo contrattuale per sopravvenuto mutamento dei propositi dei promissari acquirenti. […] 3.8.- In altri termini, secondo l'impostazione cui ha aderito autorevole dottrina, a fronte di un fabbricato ultimato, non c'è ragione per sacrificare l’interesse del costruttore e quello della successiva circolazione [continua ..]

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