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Nuove contestazioni nel rito abbreviato condizionato: l´imputazione “allo stato degli atti” quale presidio di garanzia per l´imputato
Vittorio Marcello Chindamo
(Cass. Pen., SS.UU., 18 aprile 2020, n. 5788)
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Nota di Vittorio Marcello Chindamo
Nel caso in esame il Pubblico Ministero procedeva contro l’imputato con giudizio immediato per aver ritenuto evidente la prova della commissione dei delitti di cui agli articoli 575 e 423 cod. pen., quest’ultimo aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 2 c.p. L’imputato, a sua volta, sceglieva di procedere con rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria. Il Pubblico Ministero, all’esito delle nuove risultanze istruttorie, provvedeva, poi, a contestare in via suppletiva l’ulteriore reato di cui all’art. 412 c.p. nonché le circostanze aggravanti dei motivi abbietti, di aver adoperato sevizie e di aver agito con premeditazione. La difesa, muovendo dall’art. 441-bis c.p.p., eccepiva l’inammissibilità della contestazione suppletiva così formulata, in quanto dagli esiti istruttori non era emerso nulla di nuovo rispetto a quanto non fosse già noto “allo stato degli atti”. A seguito della condanna in primo grado, la Corte di Assise d’Appello, adita dalla difesa, riteneva invece legittime le contestazioni suppletive del Pubblico Ministero, confermando nel merito la decisione di primo grado. L’imputato, tramite i suoi difensori, ha proposto allora ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello. La Prima Sezione della Suprema Corte – segnalando un contrasto giurisprudenziale in relazione alle contestazioni suppletive mosse dal Pubblico Ministero in sede di giudizio abbreviato condizionato e riferibili a circostante già note benché non riportate nel capo d’imputazione – ha trasmesso gli atti alle Sezioni Unite. Il Collegio si è trovato, così, a dover risolvere il quesito riguardante la legittimità delle modifiche dell’imputazione o delle contestazioni suppletive nel corso del giudizio abbreviato c.d. condizionato, mosse con riguardo a fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e non collegati agli eventuali e ulteriori esiti istruttori. La questione ha imposto una rigorosa disamina di quelli che sono i raccordi tra le norme rilevanti: da una parte, quelle disciplinanti le modifiche dell’imputazione nel giudizio abbreviato condizionato (artt. 438, comma 5 e 441, comma 5 del c.p.p.); dall’altro, quelle cui il codice di rito fa espresso rinvio per essere applicabili ad integrazione delle prime, ma relative alle modifiche dell’imputazione in [continua ..]