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Nuove contestazioni nel rito abbreviato condizionato: l´imputazione “allo stato degli atti” quale presidio di garanzia per l´imputato

Vittorio Marcello Chindamo

(Cass. Pen., SS.UU., 18 aprile 2020, n. 5788)

“(…) 1. La questione sottoposta alle Sezioni Unite può essere così sintetizzata: “Se nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria o nel quale l’inte­grazione sia stata disposta dal giudice, sia consentito procedere alla modificazione del­l’imputazione o a contestazioni suppletive con riguardo a fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e non collegati agli esiti dei predetti atti istruttori”. Per la soluzione della questione occorre partire dalla disciplina dell’art. 441, comma 1, cod. proc. pen. ove, è previsto che nel rito abbreviato si osservano in quanto applicabili le disposizioni dettate per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 422 e 423 cod. proc. pen. L’effetto derivante dalla suddetta regola è l’impossibilità per il pubblico ministero di modificare l’imputazione originariamente mossa e nota all’imputato nel momento in cui questi ha formulato la propria richiesta di ammissione al rito premiale. (…). (…) 2.3. Con la legge 16 dicembre 1999 n. 479 il legislatore ha modificato il rito processuale in esame, introducendo la possibilità di arricchire la piattaforma probatoria o su richiesta dell’imputato (art. 438, commi 1 e 5, cod. proc. pen. cd. rito abbreviato condizionato) o su disposizione del giudice (art. 438, comma 1 e 441, comma 5, cod. proc. pen.). In tale modo il legislatore ha superato l’originaria rigidità del giudizio abbreviato assecondando le esigenze dell’imputato o dello stesso giudicante attraverso la possibilità di un ampliamento della base cognitiva del processo, con la immissione di materiale istruttorio “nuovo” rispetto a quello già presente in atti. (…) La soluzione della questione rimessa alle Sezioni Unite va quindi rinvenuta all’interno delle disposizioni richiamate che vanno fra loro coordinate in una lettura che tenga presente i principi affermati dalla Corte Costituzionale. Il dato letterale dell’art. 423 cod. proc. pen. non appare di per sé solo, sufficiente a dare una convincente risposta al quesito posto. (…) La ambiguità segnalata viene invece superata nel momento in cui l’art. 423 cod. proc. pen. viene calato allo interno della disciplina del giudizio abbreviato e letta in relazione alle [continua ..]

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Nota di Vittorio Marcello Chindamo

Nel caso in esame il Pubblico Ministero procedeva contro l’imputato con giudizio immediato per aver ritenuto evidente la prova della commissione dei delitti di cui agli articoli 575 e 423 cod. pen., quest’ultimo aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 2 c.p. L’imputato, a sua volta, sceglieva di procedere con rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria. Il Pubblico Ministero, all’esito delle nuove risultanze istruttorie, provvedeva, poi, a contestare in via suppletiva l’ulteriore reato di cui all’art. 412 c.p. nonché le circostanze aggravanti dei motivi abbietti, di aver adoperato sevizie e di aver agito con premeditazione. La difesa, muovendo dall’art. 441-bis c.p.p., eccepiva l’inammissibilità della contestazione suppletiva così formulata, in quanto dagli esiti istruttori non era emerso nulla di nuovo rispetto a quanto non fosse già noto “allo stato degli atti”. A seguito della condanna in primo grado, la Corte di Assise d’Appello, adita dalla difesa, riteneva invece legittime le contestazioni suppletive del Pubblico Ministero, confermando nel merito la decisione di primo grado. L’imputato, tramite i suoi difensori, ha proposto allora ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello. La Prima Sezione della Suprema Corte – segnalando un contrasto giurisprudenziale in relazione alle contestazioni suppletive mosse dal Pubblico Ministero in sede di giudizio abbreviato condizionato e riferibili a circostante già note benché non riportate nel capo d’im­putazione – ha trasmesso gli atti alle Sezioni Unite. Il Collegio si è trovato, così, a dover risolvere il quesito riguardante la legittimità delle modifiche dell’imputazione o delle contestazioni suppletive nel corso del giudizio abbreviato c.d. condizionato, mosse con riguardo a fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e non collegati agli eventuali e ulteriori esiti istruttori. La questione ha imposto una rigorosa disamina di quelli che sono i raccordi tra le norme rilevanti: da una parte, quelle disciplinanti le modifiche dell’imputazione nel giudizio abbreviato condizionato (artt. 438, comma 5 e 441, comma 5 del c.p.p.); dall’altro, quelle cui il codice di rito fa espresso rinvio per essere applicabili ad integrazione delle prime, ma relative alle modifiche dell’imputazione in [continua ..]

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