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Obblighi dichiarativi ex art. 80, comma 5, lett. c e f-bis, d.lgs. n. 50 del 2016 e false dichiarazioni
Fabrizia Rumma
(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16)
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Nota di Fabrizia Rumma
La Quinta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza di rimessione n. 2332 del 9.4.2020, nell’ambito di due giudizi (riuniti) aventi ad oggetto l’impugnazione, da parte di prima e seconda classificata, dei relativi provvedimenti di esclusione, ha deferito all’Adunanza Plenaria la questione concernente l’esclusione dell’originaria aggiudicataria disposta per falsità dichiarativa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), D.lgs. 50/2016, in relazione alla propria cifra d’affari, per la quale l’Impresa aveva fatto ricorso all’avvalimento di un Consorzio. Secondo il provvedimento impugnato, tale dichiarazione era inficiata da falsità nella parte in cui era stato cumulato il fatturato della consorziata, benché la stessa fosse stata in precedenza sospesa dai benefici consortili con apposita deliberazione dell’ausiliario Consorzio (a causa dell’intervenuta scadenza dell’attestazione SOA). La Sezione rimettente dubita che, a tale ipotesi, sia applicabile la disposizione di cui alla menzionata lettera f-bis), che comporta un automatismo espulsivo, ipotizzando invece che la fattispecie possa incardinarsi nella lettera c) (ora, c-bis) che comporterebbe, per la stazione appaltante, una valutazione di incidenza sull’integrità ed affidabilità del concorrente. Ragion per cui, l’Adunanza è stata chiamata a verificare se nel caso concreto la dichiarazione resa dall’aggiudicataria sulla propria cifra d’affari (recte: il cumulo delle cifre d’affari delle otto consorziate dell’ausiliaria) dovesse essere ricompresa nell’ipotesi di false dichiarazioni (lett. f-bis) per aver incluso anche il fatturato di una consorziata in precedenza sospesa dai benefici consortili. La prima questione che discende dall’appello, e che rappresenta, sostanzialmente, il fulcro della questione rimessa dalla Sezione, è se la dichiarazione debba considerarsi o meno falsa. Sul punto, spiega il Consesso, che non può trattarsi di falsa dichiarazione perché, effettivamente, la consorziata, poi sospesa, ha conseguito nel triennio 2013-2015 la cifra d’affari indicata in sede di partecipazione. Quindi, esclusa in radice la natura fasulla della dichiarazione strettamente intesa, la questione su cui occorre soffermarsi è se la cifra d’affari di una consorziata, sospesa, possa cumularsi con quella [continua ..]