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Interpretazioni teleologiche dell´obbligo “solidaristico” di attivarsi nel reato di fuga ex art. 189 c. 6 c.d.s.
Antonio Verderosa
(Cass. Pen., Sez. IV, 9 marzo 2020, n. 9212)
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Nota di Antonio Verderosa
Nella sentenza in argomento, la Corte di Cassazione chiarisce quali siano i presupposti necessari affinché possa configurarsi il reato di “fuga” previsto dall’art. 189, comma 6, del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (cd. “Codice della Strada”). La vicenda origina dal sinistro stradale occorso tra l’imputato M.A., alla guida di un’auto priva di copertura assicurativa, e il pedone C.P., che aveva riportato, a seguito dell’incidente, lievi lesioni. Come ricostruito dalla Corte di Appello, l’imputato, a seguito dell’incidente, ottemperava all’obbligo di fermarsi, allontanandosi all’arrivo dell’ambulanza del 118; tuttavia, lo stesso non forniva ad alcuno le proprie generalità e le informazioni utili a fini risarcitori. Alla luce di ciò, M.A. veniva condannato alla pena di giustizia con sospensione della patente di guida per un anno, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile. L’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 189 C.d.S., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza; da un lato, infatti, si evidenzia come la mancata identificazione dell’utente della strada a seguito del sinistro non rientri nell’area dell’illecito penale (bensì sia passibile di mera sanzione amministrativa), dall’altro, si critica la scelta del giudice di merito di definire “breve” una sosta durata fino all’arrivo dei soccorsi sanitari. La Suprema Corte, richiamando una propria pronuncia (Cass. pen., Sez. IV, Sent., 8 giugno 2017, n. 44616, Montefiore), utilizzata anche dalla difesa del ricorrente, prende atto che in tale occasione il non fornire le proprie generalità è stata considerata condotta punibile esclusivamente a titolo di sanzione amministrativa (come previsto dall’art. 189, comma 9, C.d.S.). Secondo i giudici di legittimità, tale statuizione necessita di precisazioni in contesti fattuali differenti. Evidentemente, diversa è la valutazione a seconda che si tratti di incidenti da cui derivino lesioni alle persone (come nel caso in esame) o di sinistri in cui le persone coinvolte risultino illese (come nella citata sentenza Montefiore del 2017). In relazione al reato di “fuga”, «affinché la previsione di cui al D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma [continua ..]