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Interpretazioni teleologiche dell´obbligo “solidaristico” di attivarsi nel reato di fuga ex art. 189 c. 6 c.d.s.

Antonio Verderosa

(Cass. Pen., Sez. IV, 9 marzo 2020, n. 9212)

“3.1. Affinché la previsione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 6, che impone all’utente della strada, in caso di incidente con danno alle persone ricollegabile al suo comportamento, di fermarsi, abbia un senso, essa deve essere interpretata non già formalisticamente ma teleologicamente, con riguardo, cioè, allo scopo che il legislatore si prefigge, che è quello di far sì che il destinatario del precetto, in primo luogo, si fermi per rendersi conto dell’accaduto, inoltre eventualmente per mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti (…) e, comunque, per poter essere identificato nella prospettiva di eventuali azioni risarcitorie e/o di compiuta ricostruzione dell’accaduto (…). Con la conseguenza che ottempererebbe soltanto formalisticamente, ma non realmente, colui che, pur fermatosi, mantenga, tuttavia, un atteggiamento ostile alla identificazione o concretamente impeditivo o elusivo ovvero colui che (…) si fermi solo momentaneamente, per poi ripartire. (…) Insomma, potrebbe dirsi che lo scopo avuto di mira dall’art. 189 C.d.S., valutato nel suo complesso, è quello di imporre ai consociati in genere (poi distinguendosi nelle disposizioni di dettaglio tra «utenti della strada», «persone coinvolte in un incidente» e «conducenti»), anzitutto, di fermarsi con atteggiamento costruttivo e solidale, per poi, con espressione di sintesi, «mettersi a disposizione» civilmente di chi abbia ipoteticamente subito danni reali o personali per effetto di un incidente, addirittura contribuendo, per quanto possibile, nell’attesa dell’intervento della polizia stradale, a porre in essere le misure idonee a salvaguardare la sicurezza della circolazione e a conservare immodificato lo stato dei luoghi (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 2). 3.2. In un settore estremamente pericoloso quale la circolazione stradale il legislatore ha previsto, dunque, il comportamento da porre in essere in caso di incidente (…) non in attuazione di un generico e non coercibile dovere morale o civico ma come estrinsecazione di un obbligo di legge, variamente sanzionato (…) per l’evenienza della sua inottemperanza, secondo una scala di gravità della condotta, attribuendo alla violazione dell’obbligo solidaristico talora rilievo penale e talaltra rilievo meramente amministrativo [continua ..]

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Nota di Antonio Verderosa

Nella sentenza in argomento, la Corte di Cassazione chiarisce quali siano i presupposti necessari affinché possa configurarsi il reato di “fuga” previsto dall’art. 189, comma 6, del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (cd. “Codice della Strada”). La vicenda origina dal sinistro stradale occorso tra l’imputato M.A., alla guida di un’auto priva di copertura assicurativa, e il pedone C.P., che aveva riportato, a seguito dell’incidente, lievi lesioni. Come ricostruito dalla Corte di Appello, l’imputato, a seguito dell’incidente, ottemperava all’obbligo di fermarsi, allontanandosi all’arrivo dell’ambulanza del 118; tuttavia, lo stesso non forniva ad alcuno le proprie generalità e le informazioni utili a fini risarcitori. Alla luce di ciò, M.A. veniva condannato alla pena di giustizia con sospensione della patente di guida per un anno, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile. L’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 189 C.d.S., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza; da un lato, infatti, si evidenzia come la mancata identificazione dell’utente della strada a seguito del sinistro non rientri nell’area dell’illecito penale (bensì sia passibile di mera sanzione amministrativa), dall’altro, si critica la scelta del giudice di merito di definire “breve” una sosta durata fino all’arrivo dei soccorsi sanitari. La Suprema Corte, richiamando una propria pronuncia (Cass. pen., Sez. IV, Sent., 8 giugno 2017, n. 44616, Montefiore), utilizzata anche dalla difesa del ricorrente, prende atto che in tale occasione il non fornire le proprie generalità è stata considerata condotta punibile esclusivamente a titolo di sanzione amministrativa (come previsto dall’art. 189, comma 9, C.d.S.). Secondo i giudici di legittimità, tale statuizione necessita di precisazioni in contesti fattuali differenti. Evidentemente, diversa è la valutazione a seconda che si tratti di incidenti da cui derivino lesioni alle persone (come nel caso in esame) o di sinistri in cui le persone coinvolte risultino illese (come nella citata sentenza Montefiore del 2017). In relazione al reato di “fuga”, «affinché la previsione di cui al D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma [continua ..]

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