Argomento:
Delle proveSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. III, 01 giugno 2023, n. 15529)
stralcio a cura di Giorgio Potenza
“E' pur vero che ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione e l'individuazione del danno risarcito (Cass. n. 20901 del 2013, n. 919 del 1999). Tuttavia, quale prova del fatto materiale della ricezione del pagamento da parte dell'assicurato, la quietanza resta una scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite, per cui non può avere l'efficacia di prova piena in ordine ai fatti da essa attestati che ordinariamente le si attribuisce nei confronti della parte che l'ha sottoscritta. Come affermato dalla giurisprudenza proprio in relazione ad ipotesi di quietanza, la scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite può contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (Cass. n. 23788 del 2014; n. 3921 del 1978; n. 1580 del 1977). Il giudice del merito ha ritenuto provata la circostanza dell'avvenuto pagamento sulla base della mera quietanza rilasciata dal terzo, valutando così quest'ultima non quale prova atipica di portata indiziaria e da valutare quindi unitamente ad altre risultanze processuali, ma quale prova autosufficiente ai fini della dimostrazione del fatto del pagamento. Dovrà invece il giudice del merito, ai fini del giudizio di fatto in ordine alla ricezione del pagamento da parte dell'assicurato, valutare la quietanza come indizio unitamente alle altre circostanze risultanti dagli atti, se del caso facendo riferimento anche alle altre circostanze emergenti dal documento contenente la quietanza.”.
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