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P.M.A. all´estero tra due donne: la madre intenzionale non può essere menzionata insieme alla madre biologica
Stefania Cici
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Nota di Stefania Cici
Con l’ordinanza in commento, la Sezione Prima della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in materia di procreazione medicalmente assistita in riferimento alla richiesta di rettifica di un atto di nascita di un soggetto nato in Italia, ma concepito all’estero mediante tecnica di PMA di tipo eterologa, per il quale si pretendeva il riconoscimento anche della madre sociale come madre naturale del minore. I giudici di legittimità, dando seguito all’orientamento ormai consolidato, tuttavia, dichiaravano l’inammissibilità del ricorso. La sentenza in oggetto esamina un tema estremamente importante e cioè quello relativo allo status filiationis di individui nati a seguito di tecniche procreative artificiali eseguite in contrasto coni dettami normativi emanati dal legislatore italiano. L’analisi offre numerosi spunti di riflessione sulla accezione di famiglia e sulle modalità di trascrizione di un atto formato in Italia richiesto da una coppia di due donne. A tal riguardo è necessario preliminarmente fare un accenno alla l. n. 40/2004 con la quale viene disciplinata la procreazione medicalmente assistita, che si sostanzia in una serie di trattamenti sanitari atti a rimuovere l’ostacolo fisico della infertilità o sterilità umana. Dalla lettura della predetta si evince che, gli unici soggetti che possono accedere alle tecniche procreative, sono le «coppie di maggiorenni di sesso diverso coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». Appare chiaro, altresì con riferimento alle sanzioni previste, come tali attività siano precluse alle coppie same sex, quanto meno nell’ordinamento italiano. Inoltre, i nati a seguito di PMA assumono lo status di figli concepiti dalla coppia che ha espresso il proprio consenso informato e che ha così deciso di assumersi la responsabilità morale e materiale del nascituro. Con tale disposizione si è tentato di conferire dignità anche al legame genitoriale privo di una relazione genetica; difatti, si è conferita prevalenza alla volontà positivamente espressa della coppia rispetto alla genetica. È dunque ragionevole e coerente con quanto detto che l’elemento imprescindibile è rinvenibile nel principio del best interest of the child, cioè il diritto del fanciullo, costituzionalmente tutelato negli [continua ..]