home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2021 / P.M.A. all´estero tra due donne: la madre intenzionale non può essere menzionata ..

indietro stampa contenuto indice libro leggi libro


P.M.A. all´estero tra due donne: la madre intenzionale non può essere menzionata insieme alla madre biologica

Stefania Cici

(…) Il decreto impugnato, laddove – per escludere il potere dell’ufficiale di stato civile di modificare l’atto di nascita di (…) nel senso invocato, inserendovi il riferimento alla doppia maternità delle signore (…) e (…) – ha osservato che si trattava di atti redatti secondo formule e modalità tipiche e predeterminate con decreti del Ministero dell’Interno, ha in realtà inteso implicitamente – e, per quanto si dirà, correttamente – pronunciarsi sul fondo della domanda. La quale sostanzialmente contestava la «corrispondenza» «dell’atto di nascita del figlio con la realtà generativa» (cfr. Cass. n. 13000 del 2019, n. 21094 del 2009) e chiedeva di ripristinarla, emendando l’atto medesimo da un presunto vizio relativo all’esatta indicazione dei genitori, ciò non essendo precluso dal tipo di procedimento instaurato, di rettificazione degli atti dello stato civile, che anche nella disciplina vigente, dettata dal d.P.R. n. 396 del 2000, è volto ad eliminare le «difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella risultante dall’atto dello stato civile, per un vizio comunque o da chiunque originato nel procedimento di formazione di esso» per un vizio dell’atto stesso (cfr. Cass. cit.). Nel suddetto procedimento, infatti, l’autorità giudiziaria dispone di una cognizione piena sull’accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell’atto di nascita del figlio rispetto alla realtà generativa e di discendenza genetica e biologica nonché, come nella specie, alla prospettata realtà fattuale derivante dal consenso prestato dalla (…) come madre (intenzionale) (…) Premesso che una delle ricorrenti, entrambe cittadine italiane conviventi, è madre biologica della piccola (…) (che ha partorito) e della quale ha la responsabilità genitoriale (…) e che l’altra (…) dichiara di essere genitrice intenzionale per avere dato il consenso alla tecnica di procreazione medicalmente assistita cui si è sottoposta (…) la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del divieto per le coppie formate da persone «di sesso diverso» di accedere [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


Nota di Stefania Cici

Con l’ordinanza in commento, la Sezione Prima della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in materia di procreazione medicalmente assistita in riferimento alla richiesta di rettifica di un atto di nascita di un soggetto nato in Italia, ma concepito all’estero mediante tecnica di PMA di tipo eterologa, per il quale si pretendeva il riconoscimento anche della madre sociale come madre naturale del minore. I giudici di legittimità, dando seguito all’orientamento ormai consolidato, tuttavia, dichiaravano l’inammissibilità del ricorso. La sentenza in oggetto esamina un tema estremamente importante e cioè quello relativo allo status filiationis di individui nati a seguito di tecniche procreative artificiali eseguite in contrasto coni dettami normativi emanati dal legislatore italiano. L’analisi offre numerosi spunti di riflessione sulla accezione di famiglia e sulle modalità di trascrizione di un atto formato in Italia richiesto da una coppia di due donne. A tal riguardo è necessario preliminarmente fare un accenno alla l. n. 40/2004 con la quale viene disciplinata la procreazione medicalmente assistita, che si sostanzia in una serie di trattamenti sanitari atti a rimuovere l’ostacolo fisico della infertilità o sterilità umana. Dalla lettura della predetta si evince che, gli unici soggetti che possono accedere alle tecniche procreative, sono le «coppie di maggiorenni di sesso diverso coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». Appare chiaro, altresì con riferimento alle sanzioni previste, come tali attività siano precluse alle coppie same sex, quanto meno nell’ordinamento italiano. Inoltre, i nati a seguito di PMA assumono lo status di figli concepiti dalla coppia che ha espresso il proprio consenso informato e che ha così deciso di assumersi la responsabilità morale e materiale del nascituro. Con tale disposizione si è tentato di conferire dignità anche al legame genitoriale privo di una relazione genetica; difatti, si è conferita prevalenza alla volontà positivamente espressa della coppia rispetto alla genetica. È dunque ragionevole e coerente con quanto detto che l’elemento imprescindibile è rinvenibile nel principio del best interest of the child, cioè il diritto del fanciullo, costituzionalmente tutelato negli [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio