Argomento:
Omicidio preterintenzionaleSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. V., 9 maggio 2022, n. 18396)
Stralcio a cura di Raffaele Vitolo
“7.4 (…) [L]e conclusioni dei giudici del merito risultano in linea con l'insegnamento di questa Corte per cui il collegamento causale tra l'azione lesiva imputata e l'evento che ne è derivato non è interrotto dalla intermedia omissione della condotta che sarebbe stata in ipotesi idonea ad evitare la produzione dell'evento medesimo, qualora questa non costituisca un fatto imprevedibile ovvero uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale.7.5 (…) Del resto le doglianze del ricorrente sul punto si riducono, in definitiva, all'obiezione per cui la serie causale innescata dalla condotta lesiva si sarebbe esaurita con lo svuotamento della vescica della vittima, talché la crisi cardiaca ingenerata dal suo riempimento successivo andrebbe imputato esclusivamente al comportamento negligente dei sanitari dell'ospedale (…). Anche a voler prescindere dalla genericità dei riferimenti fattuali evocati nel ricorso, seguendo la prospettazione difensiva, dovrebbe addirittura negarsi l'identificazione della condotta lesiva quale antecedente causale necessario dell'evento mortale, in ipotesi determinato da una serie totalmente autonoma ed indipendente, che prescinderebbe dalle stesse cause del ricovero della vittima, comunque ritenute apoditticamente ininfluenti nella produzione dell'exitus. Ma più semplicemente è sufficiente evidenziare sul punto, come affermato da entrambe le sentenze di merito, che anche il nuovo anomalo riempimento della vescica è stato determinato dalle conseguenze della lesione sacrale e che pertanto l'eventuale negligente manutenzione del catetere è evento che si pone a valle di tale accadimento, non generando dunque alcun rischio inedito rispetto a quello già prodottosi. (…) Sul versante della colpevolezza le doglianze articolate risultano meramente assertive, posto che non viene in alcun modo argomentato perché il decorso causale sarebbe stato anomalo rispetto alla natura della condotta e delle sue più immediate conseguenze lesive. Non di meno il ricorrente omette di considerare sul punto l'oramai consolidato orientamento di questa Corte per cui l'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 c.p., assorbe la [continua ..]
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