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Pignoramento su credito tributario e giurisdizione del giudice ordinario
Eugenia Manescalchi
Cass. civ., Sez. un., 14 aprile 2020, n. 7822
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Nota di Eugenia Manescalchi
La questione giuridica oggetto del procedimento definito dalla Cassazione a Sezioni Unite Civili il 14/04/2020, attiene al riparto di giurisdizione tra magistratura ordinaria e tributaria in ordine al procedimento di opposizione all’esecuzione di un pignoramento presso terzi su cartella esattoriale per imposte non versate, in presenza di domande plurime legate da nesso di subordinazione. Il Tribunale aveva ritenuto la carenza di giurisdizione in favore del giudice tributario e la conseguente riassunzione del procedimento; tuttavia, l’adita Commissione Tributaria aveva elevato conflitto di giurisdizione ai sensi della L. n. 69/2009, art. 59, co. 3, sul presupposto che la ricorrente avesse censurato la nullità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte all’atto di pignoramento impugnato. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 7822/20, nell’individuare il discrimen risolutore della questione, ha affermato il seguente principio di diritto: “..alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma ed alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis”. La rilevanza della pronuncia in commento sta nella affermazione del principio sopra richiamato; sulla base dello stretto collegamento tra giurisdizione e domanda proposta, in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto, confermando il proprio orientamento (in tal senso: Cass., ord. n. 13913/17), che le cause concernenti non il diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, ma, come nel caso di specie, aspetti relativi a modalità di realizzazione del diritto stesso, quale l’inesistenza o meno del debitor debitoris, rientrano nella giurisdizione ordinaria e quindi, in concreto, a decidere è il giudice dell’esecuzione. Tale soluzione ermeneutica è coerente con l’art. 2 d.lgs. 546/1992 e ss.mm.ii., ai sensi del quale sono da escludere dall’oggetto della giurisdizione della Commissione Tributaria le questioni riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento.