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Pignoramento su credito tributario e giurisdizione del giudice ordinario

Eugenia Manescalchi

Cass. civ., Sez. un., 14 aprile 2020, n. 7822

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Quando vengono proposte domande con nesso di subordinazione, in sede di esame delle domande il giudice adito deve interrogarsi e decidere sulla giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, atteso che la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata può venire in rilievo solo quando egli abbia deciso sulla domanda pregiudiziale in modo da rendere necessario, in conformità alla richiesta della parte e, dunque, restando sciolto il nesso di subordinazione, l’esame della domanda subordinata. Il che accade se la domanda principale venga rigettata nel merito o per ragioni di rito (e, in questo secondo caso, la decisione lasci la controversia per la domanda subordinata davanti al giudice adito, in quanto il processo non si chiuda davanti al giudice per effetto della pronuncia di rito) (si pensi ad una pronuncia impediente ogni decisione perché travolgente per motivi formali tutto l’atto introduttivo del processo oppure ad una declinatoria di competenza sulla domanda principale, la quale, di per sé non scioglie il nesso di subordinazione). La declinatoria della giurisdizione sulla domanda principale, poiché non scioglie il nesso di subordinazione, non si connota, dunque, come decisione sulla giurisdizione anche riguardo alla o alle domande subordinate, a meno che il giudice, naturalmente, violando il nesso di subordinazione, si pronunci pure sulle domande subordinate giudicando della giurisdizione riguardo ad esse e declinando la propria sia sulla domanda principale che su di esse. Ne segue questo ulteriore principio di diritto: “Se il nesso di subordinazione non viene sciolto e la declinatoria della giurisdizione avviene con riferimento alla domanda principale, qualora la decisione non sia impugnata nel plesso giurisdizionale cui appartiene il giudice, ma sia riproposta davanti alla giurisdizione indicata indicato nella pronuncia declinatoria (a norma della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 2, o delle norme omologhe che dettano gli stessi principi quando la declinatoria avviene da parte di un giudice non ordinario: art. 11 cod. proc. amm., art. 17 cod. cont.), anche il potere del giudice della riassunzione di elevare conflitto di giurisdizione concerne, permanendo il nesso di subordinazione, la domanda proposta in via principale”. Da tanto non deriva, tuttavia, che il potere delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione investite dal conflitto, se nell’elevarlo il [continua ..]

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Nota di Eugenia Manescalchi

La questione giuridica oggetto del procedimento definito dalla Cassazione a Sezioni Unite Civili il 14/04/2020, attiene al riparto di giurisdizione tra magistratura ordinaria e tributaria in ordine al procedimento di opposizione all’esecuzione di un pignoramento presso terzi su cartella esattoriale per imposte non versate, in presenza di domande plurime legate da nesso di subordinazione. Il Tribunale aveva ritenuto la carenza di giurisdizione in favore del giudice tributario e la conseguente riassunzione del procedimento; tuttavia, l’adita Commissione Tributaria aveva elevato conflitto di giurisdizione ai sensi della L. n. 69/2009, art. 59, co. 3, sul presupposto che la ricorrente avesse censurato la nullità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte all’atto di pignoramento impugnato. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 7822/20, nell’individuare il discrimen risolutore della questione, ha affermato il seguente principio di diritto: “..alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma ed alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’inti­mazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis”. La rilevanza della pronuncia in commento sta nella affermazione del principio sopra richiamato; sulla base dello stretto collegamento tra giurisdizione e domanda proposta, in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto, confermando il proprio orientamento (in tal senso: Cass., ord. n. 13913/17), che le cause concernenti non il diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, ma, come nel caso di specie, aspetti relativi a modalità di realizzazione del diritto stesso, quale l’inesistenza o meno del debitor debitoris, rientrano nella giurisdizione ordinaria e quindi, in concreto, a decidere è il giudice dell’esecuzione. Tale soluzione ermeneutica è coerente con l’art. 2 d.lgs. 546/1992 e ss.mm.ii., ai sensi del quale sono da escludere dall’oggetto della giurisdizione della Commissione Tributaria le questioni riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento.

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