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Sulla preclusione da giudicato implicito in relazione a distinte domande
Marco Coletta
(Cons. di Stato, sez. V, 26 novembre 2020, n. 7437)
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Nota di Marco Coletta
Con la sentenza n. 7437/2020, il Consiglio di Stato, sez. V, è tornato ad affrontare la complessa tematica dell’individuazione dei limiti oggettivi del giudicato nel processo amministrativo, soffermandosi, in particolare, sull’applicabilità del principio di preclusione da giudicato implicito in relazione a distinte domande giudiziali, l’una di annullamento e l’altra di risarcimento del danno. Nella specie, con detta pronuncia il giudice amministrativo si è soffermato sulla possibilità di ritenere coperti da giudicato, ex art. 2909 c.c., i fatti posti a fondamento di una questione processuale – inerente, nella specie, all’interesse ad agire del ricorrente – già accertati in un giudizio d’annullamento e rilevanti nel successivo giudizio per il risarcimento del danno. Sul punto, il Consiglio di Stato ha osservato innanzitutto che “la tematica dei limiti oggettivi dei giudicati resi in ordine a beni della vita sottesi a situazioni soggettive di interesse legittimo è ancora alla ricerca […] di un compiuto inquadramento concettuale, anche relativamente alla non agevole circoscrizione della preclusione del deducibile all’interno di liti (per esempio, come nella specie, risarcitorie) attivate a valle (ed in dipendenza) dell’accertamento di illegittimità dell’attività amministrativa provvedimentale”. Invero, secondo il Supremo Consesso “non è dubbio, in premessa, che il giudicato sostanziale, destinato a “[fare] stato ad ogni effetto” tra le parti […] anche in successivi giudizi […], si formi in via di principio […] sul diritto (nel senso lato di situazione soggettiva meritevole di tutela, come tale comprensivo degli interessi legittimi: cfr. art. 24 Cost.) fatto valere in giudizio tramite l’esercizio dell’azione ed accertato con sentenze di merito […], e non già in ordine ai fatti (siano essi costitutivi, ovvero modificativi, impeditivi o estintivi) che, a livello di fattispecie legale, rilevano ai fini della sua esistenza e tutela”. D’altra parte, nella citata sentenza si riconosce altresì, che, per un verso, “in ordine agli antecedenti logici necessari alla decisione, ancorché concretanti mere circostanze fattuali, è destinata a maturare una generale preclusione alla loro successiva messa in [continua ..]