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Principio di proporzionalità e rapporto tra consumo del suolo e programmazione urbanistica locale
Maria Carmela Capra
(Cons. di Stato, sez. IV, 4 febbraio 2020, n. 906)
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Nota di Maria Carmela Capra
Il processo di attuazione del “regionalismo”, iniziato con l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, recante norme di modifica al Titolo V, Parte II, della Costituzione, ha confermato la peculiare rilevanza costituzionale delle Regioni, in virtù del conferimento alle stesse di una più accentuata potestà legislativa nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato e dell’affermazione del principio di sussidiarietà. Parallelamente la riforma costituzionale ha valorizzato il cd. “municipalismo”, ossia l’autonomia comunale nell’esercizio di funzioni amministrative considerate “fondamentali” dalla legge, in applicazione del principio di prossimità, la cui ratio risiede, come osservato da Luigi Sturzo che ne fu precursore, “nell’essere il più vicino possibile alla realtà vissuta, alla concretezza dei fatti, al contatto immediato con la popolazione minuta, con l’individuo-uomo”. I giudici di Palazzo Spada, con la pronuncia in commento, hanno indagato il rapporto tra regionalismo e municipalismo, ritenendo di dubbia costituzionalità una norma regionale, nella parte in cui avrebbe potenzialmente interferito con le funzioni fondamentali del Comune mediante una paralisi sine die dello jus variandi delle previsioni di PGT (Piano di Governo del Territorio). Difatti, la Corte Costituzionale, investita della questione, con sentenza n. 179/2019 ha dichiarato parzialmente incostituzionale la disposizione sottoposta al suo vaglio, (art. 5, c. 4, u.p., e c. 9, L.R. Lombardia n. 31/2014 – Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato). L’esegesi della Consulta muove dalla considerazione che, fin dalla legge n. 2359/1865, la funzione di pianificazione urbanistica è stata rimessa all’autonomia dei Comuni. Invero, l’ingresso delle Regioni ha mutato soltanto in parte questo dato, tanto che l’art. 14, c. 27, lett. d, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla l. n. 122/2010, annovera la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale tra le funzioni “fondamentali” dei Comuni. Vero è che la Regione può disciplinare la funzione di pianificazione comunale e conformarla, in nome della verifica e della protezione di concorrenti interessi generali [continua ..]