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Principio di proporzionalità e rapporto tra consumo del suolo e programmazione urbanistica locale

Maria Carmela Capra

(Cons. di Stato, sez. IV, 4 febbraio 2020, n. 906)

“[...] [C]on sentenza n. 179/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato, in primo luogo, “l’illegittimità costituzionale dell’ultimo periodo dell’art. 5, comma 4, della legge della Regione Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 16, recante «Modifiche all’ar­ticolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)», nella parte in cui non consente ai Comuni di apportare varianti che riducono le previsioni e i programmi edificatori nel documento di piano vigente”. [...] Con la citata sentenza n. 179/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’ultimo periodo dell’art. 5, comma 4, della legge della Regione Lombardia 28 novembre 2014, n. 31, per violazione del combinato disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, relativamente alla competenza esclusiva statale sulle funzioni fondamentali, e degli artt. 5 e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, con riguardo al principio di sussidiarietà verticale. Come sopra evidenziato, con la citata norma regionale (dichiarata incostituzionale) è stata introdotta una disciplina transitoria nel periodo occorrente alla integrazione dei contenuti del Piano Territoriale Regionale (PTR) e al successivo adeguamento dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dei Piani di Governo del Territorio (PGT), per rendere i suddetti piani coerenti con i nuovi principi in materia di governo del territorio e di riduzione del consumo di suolo e di paesaggio introdotti dalla legge regionale Lombardia n. 31/2014 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2019, n. 7667). In particolare, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla leggere regionale n. 16/2017, il comma 3 dell’art. 5 della legge regionale n. 31/2014 ha disposto che: “Successivamente all’integrazione del PTR e all’adeguamento dei PTCP e degli strumenti di pianificazione territoriale della città metropolitana, di cui ai commi 1 e 2, e in coerenza con i contenuti dei medesimi, i comuni adeguano, in occasione della prima scadenza del documento di piano, i PGT alle disposizioni della [continua ..]

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Nota di Maria Carmela Capra

Il processo di attuazione del “regionalismo”, iniziato con l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, recante norme di modifica al Titolo V, Parte II, della Costituzione, ha confermato la peculiare rilevanza costituzionale delle Regioni, in virtù del conferimento alle stesse di una più accentuata potestà legislativa nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato e dell’affermazione del principio di sussidiarietà. Parallelamente la riforma costituzionale ha valorizzato il cd. “municipalismo”, ossia l’autonomia comunale nell’esercizio di funzioni amministrative considerate “fondamentali” dalla legge, in applicazione del principio di prossimità, la cui ratio risiede, come osservato da Luigi Sturzo che ne fu precursore, “nell’essere il più vicino possibile alla realtà vissuta, alla concretezza dei fatti, al contatto immediato con la popolazione minuta, con l’individuo-uomo”. I giudici di Palazzo Spada, con la pronuncia in commento, hanno indagato il rapporto tra regionalismo e municipalismo, ritenendo di dubbia costituzionalità una norma regionale, nella parte in cui avrebbe potenzialmente interferito con le funzioni fondamentali del Comune mediante una paralisi sine die dello jus variandi delle previsioni di PGT (Piano di Governo del Territorio). Difatti, la Corte Costituzionale, investita della questione, con sentenza n. 179/2019 ha dichiarato parzialmente incostituzionale la disposizione sottoposta al suo vaglio, (art. 5, c. 4, u.p., e c. 9, L.R. Lombardia n. 31/2014 – Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato). L’esegesi della Consulta muove dalla considerazione che, fin dalla legge n. 2359/1865, la funzione di pianificazione urbanistica è stata rimessa all’autonomia dei Comuni. Invero, l’ingresso delle Regioni ha mutato soltanto in parte questo dato, tanto che l’art. 14, c. 27, lett. d, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla l. n. 122/2010, annovera la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale tra le funzioni “fondamentali” dei Comuni. Vero è che la Regione può disciplinare la funzione di pianificazione comunale e conformarla, in nome della verifica e della protezione di concorrenti interessi generali [continua ..]

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