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Questioni di diritto transitorio alla luce della c.d. Riforma Cartabia
Argomento: riforma Cartabia
Sezione: Sezione Semplice
"(…) 3. Quanto all'imputazione di lesioni volontarie, la remissione di querela non esplica effetti estintivi, preclusi dalla circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 2), (…). Devono allora essere esaminate preliminarmente la questioni di diritto transitorio poste da ultimo dal ricorrente.
3.1. La disciplina dettata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. b), evocata dal ricorrente, escluderebbe la procedibilità d'ufficio della fattispecie in esame e consentirebbe il dispiegarsi dell'intervenuta remissione e della relativa accettazione. Il D.Lgs. n. 150 del 2022, ha visto la propria vacatio legis esaurirsi in data 01/11/2022, ma, prima della scadenza di tale data, è stato emanato il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), che, all'art. 6, ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. n. 150 del 2022, l'art. 99 bis, in forza del quale lo stesso decreto legislativo entrerà in vigore il 30 dicembre 2022. Ne consegue che alla data della deliberazione della presente sentenza le disposizioni del D.Lgs. n. 150 del 2022, non sono entrate in vigore.
3.2. Al riguardo, però, è necessario esaminare l'indirizzo espresso da alcune sentenze di questa Corte richiamate dal ricorrente. Secondo tali sentenza, in tema di aboliti criminis, è legittima la sentenza d'appello che non confermi la condanna per un reato che, al tempo della decisione, risulti abrogato, nonostante al momento della adozione della decisione non sia ancora interamente decorso il periodo di vacatio legis ai sensi dell'art. 10 preleggi e dell'art. 73 Cost., comma 3, in quanto la funzione di garanzia per i consociati, che è perseguita dalla previsione del suddetto termine volto a permettere la conoscenza della nuova norma, non comporta anche il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida (…).
3.3. Il Collegio non condivide l'indirizzo espresso dalle due citate sentenze, per plurime ragioni.
In primo luogo, il riferimento alla ratio della disciplina della vacatio legis non può sterilizzare la chiara formulazione dei suoi effetti, ossia la "non obbligatorietà" della legge prima del decorso del termine della vacatio, secondo la formula di cui all'art. 10 preleggi, comma 1, ovvero, la più puntuale dizione [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. V, 4 novembre 2022, n. 45104)
Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo
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