home / Archivio / Diritto Amministrativo raccolta del 2024 / Il verificarsi, prima della presentazione dell'offerta, di una causa escludente in capo ad un ..

indietro stampa contenuto leggi libro


Il verificarsi, prima della presentazione dell'offerta, di una causa escludente in capo ad un componente del RTI genera l'obbligo del raggruppamento di comunicare alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell´offerta, la causa escludente e il soggetto che ne è interessato e a comprovare l´estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti,

Argomento: appalti
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. V, 2 agosto 2024, n.6944)

Stralcio a cura di Aniello Iervolino

La disciplina dei raggruppamenti d’impresa in materia di contratti pubblici è infatti finalizzata a consentire, attraverso il cumulo dei requisiti, la partecipazione congiunta di una pluralità di operatori economici anche di ridotte dimensioni a gare di appalti di notevole entità e, al contempo, a consentire la realizzazione dell’appalto nell’interesse della stazione appaltante attraverso la valorizzazione dell’unione delle risorse e delle capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie di più imprese, con ampliamento delle garanzie per la stessa stazione appaltante. Nella prospettiva privatistica e imprenditoriale l’istituto è diretto a garantire alle imprese un ampio margine di libertà di organizzazione dei fattori produttivi, alla quale corrisponde una non predeterminata possibilità giuridica di delineare le modalità con le quali i componenti dei raggruppamenti intendono relazionarsi fra loro. E infatti i raggruppamenti “non possono essere obbligati dalle amministrazioni aggiudicatrici ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione” (art. 19 par. 2 della direttiva n. 2014/24/UE e art. 68 comma 3 del d. lgs. n. 36 del 2023) e “la volontà del legislatore dell’Unione, conformemente agli obiettivi di cui ai considerando 1 e 2 della medesima direttiva, consiste nel limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare di appalto pubbliche” (Cgue, sez. IV, 28 aprile 2022, C642/20). Il legislatore richiede il vincolo contrattuale del mandato collettivo fra la pluralità di soggettività (così l’art. 68 comma 1 del d. lgs. n. 36 del 2023), al fine di assicurare alla controparte pubblica l’unicità dell’offerta e del centro di imputazione dei relativi interessi e responsabilità. L’unicità dell’offerta poggia quindi sul mandato collettivo, che richiede non solo che l’incarico venga conferito da più persone per il medesimo atto, ma anche che il conferimento congiunto venga disposto per un affare d’interesse comune: il connotato del [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio