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Reati perseguibili a querela a seguito dell´introduzione del D.Lgs. 36/2018: nessun avviso alla persona offesa se ha già manifestato la volontà di punizione
Mario Marco Tetta
(Cass. Pen., Sez. II, 17 aprile 2020, n. 12410)
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Nota di Mario Marco Tetta
Com’è noto, l’art. 10 del d.lgs. 36/2018 ha reso il delitto di appropriazione indebita aggravata perseguibile a querela di parte, abrogando il terzo comma dell’art. 646 c.p. La giurisprudenza si è trovata dinanzi a problemi interpretativi sorti in ordine ai procedimenti azionati ante riforma, specie in quelli assenti di una formale querela posta a fondamento dell’azione penale. Già interpellata sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza in analisi, ha reso un’interpretazione univoca delle condizioni di procedibilità del reato de quo commesso dall’amministratore condominiale. In tale procedimento, l’imputato ricorreva al Supremo Collegio lamentando una violazione di legge con riferimento agli artt. 120 c.p. e 337 c.p.p. e vizio di motivazione sulla condizione di procedibilità. Il ricorrente rilevava l’assenza di una formale querela posta a base del procedimento, essendo sorto da una denuncia depositata da un soggetto terzo all’uopo incaricato dai condomini, lamentando la mancanza di una delibera assembleare espressiva della volontà del condominio inteso come ente di gestione. Da ultimo, la difesa rilevava altresì l’assenza di autenticazione delle firme poste sull’atto, così come richiesto dall’art. 337 cpp. La Corte, ritenendo fondato il ricorso, ha chiarito diversi aspetti riguardanti le condizioni di procedibilità del delitto de quo a seguito dell’introduzione della riforma. Per quel che concerne il regime transitorio per i reati commessi ante decreto, l’art. 12 dello stesso dispone al comma 2 che, nel caso di procedimento pendente, il giudice debba informare la persona offesa circa la facoltà di esercitare il diritto di querela, decorrendo il termine di tre mesi da tale momento. La Corte evidenzia, dunque, che “nel caso in cui la querela non sia stata proposta nel termine […] il processo dovrà essere definito con sentenza di non doversi procedere per difetto della necessaria condizione di procedibilità dell’azione penale”. Al fine di evitare interpretazioni “ingiustificatamente formalistiche”, i Giudici, richiamando le Sezioni Unite, hanno chiarito che non vi è obbligo di dare tale comunicazione alla persona offesa qualora dagli atti risulti che il diritto di querela sia stato già formalmente esercitato. Ma quando il [continua ..]