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Recupero da parte dell´INPS di sgravi contributivi integranti aiuti di Stato illegittimi: natura dell´azione, termine di prescrizione e presupposti del legittimo affidamento del beneficiario
Giovanni Cirillo
Cass. civ., Sez. IV, 27 luglio 2020, n. 15973
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Nota di Giovanni Cirillo
La vicenda in esame attiene al recupero, da parte dell’INPS, di sgravi contributivi per assunzioni con contratti di formazione e lavoro fruiti da una nota società bancaria da novembre 1995 a maggio 2001, a seguito della decisione della Commissione UE 2000/128/CE dell’11 maggio 1999, che ne aveva dichiarato l’illegittimità in quanto integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune[1]. In particolare la Cassazione, con l’ordinanza in commento[2], ha respinto il ricorso proposto dalla società avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, aveva ritenuto legittima la pretesa avanzata dall’Istituto mediante la cartella esattoriale opposta, notificata nel 2007. La decisione risulta articolata in due fondamentali passaggi motivazionali con i quali la Suprema Corte ha giudicato infondate le censure sollevate dalla ricorrente, confortando le valutazioni compiute dalla Corte di merito. Il primo snodo argomentativo attiene all’individuazione del termine di prescrizione del credito vantato dall’INPS e della relativa decorrenza, operata muovendo dall’esatta ricostruzione della natura dell’azione spettante all’ente per il recupero degli sgravi in questione. Invero, la Corte ha ribadito[3] che tale azione configura “procedura di recupero” di aiuti di Stato illegittimi ex art. 14 Reg. CE 659/1999 (ora art. 16 Reg. UE 2015/1589), in quanto tale, giusta l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria, disciplinata dal diritto nazionale – nel rispetto dei principi di equivalenza fra le discipline e di effettività del rimedio – e pertanto, in assenza di una disposizione specifica in materia, soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. Difatti, secondo il costante orientamento della Corte, siccome l’illegittima applicazione degli sgravi opera come riduzione dell’entità dell’obbligazione contributiva dovuta e non determina l’insorgenza di un indebito oggettivo, l’azione in questione, diretta al pagamento della contribuzione differenziale ad essi corrispondente, non costituisce azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., con conseguente inapplicabilità del relativo termine prescrizionale. Essa, inoltre, in quanto finalizzata al mero ripristino dello status quo ante rispetto alla [continua ..]