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Responsabilità penale del medico: ulteriori conferme in tema di accertamento del nesso causale nei reati omissivi impropri
Anna Grazian
(Cass. Pen., Sez. IV, 16 marzo 2020, n. 10175)
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Nota di Anna Grazian
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione si sofferma sulla tematica della responsabilità medica, in particolare sul corretto espletamento del giudizio controfattuale teso a verificare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta omissiva impropria del sanitario e l’evento morte. Il caso in analisi, infatti, riguarda il decesso di un paziente a causa di insufficienza cardiocircolatoria acuta da tromboembolia polmonare, con colpa del sanitario consistita (come da precedente condanna ex art. 589 c.p. della Corte di Appello di Roma) in imprudenza e negligenza, nello specifico nell’omessa prescrizione e somministrazione della terapia profilattica antitrombotica. Il ricorrente lamentava, tra gli altri motivi, che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto sussistente il nesso di causalità senza compiere un adeguato giudizio controfattuale, non avendo tenuto conto del concreto rischio emorragico che la suddetta terapia anti-trombosi avrebbe comportato nella paziente già affetta da comorbidità. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata tale doglianza, riscontrando un vizio motivazionale del giudice di precedenti cure e la conseguente violazione dell’art. 40 c.p. in ordine alla sussistenza del nesso di causalità. Il reato colposo omissivo improprio infatti, richiede una complessa verifica basata sul giudizio controfattuale, che impone all’interprete una valutazione prognostica volta ad ipotizzare come realizzata la condotta dovuta dall’agente, in modo da saggiare il suo concreto effetto salvifico “oltre ogni ragionevole dubbio” alla luce del sapere scientifico e delle specificità del caso. Tale valutazione, che nella causalità attiva viene compiuta alla stregua di leggi scientifiche di copertura prossime alla certezza, nella causalità omissiva può essere svolta anche a fronte di leggi statistiche con un coefficiente più basso di probabilità, purché sia soddisfatto un elevato grado di credibilità razionale e probabilità logica della riconducibilità del caso specifico nella legge di copertura individuata. Solo così infatti, sarà possibile pervenire – ceteris paribus – alla “certezza processuale”.La Corte di Cassazione afferma tali principi con la sentenza cd. Franzese (Cass. Pen., Sez. Unite, 17 luglio 2002, n. 30328) che arriva a dirimere [continua ..]