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Valutazione di appropriatezza, prescrivibilità e rimborsabilità di un farmaco compiuta dall´AIFA a livello nazionale e valutazione tecnica della regione
Manuela Trombetta
(Cons. di Stato, sez. III, 15 dicembre 2020, n. 8033)
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Nota di Manuela Trombetta
Il Consiglio di Stato è stato adito dalla Regione Puglia per la riforma della sentenza del Tar Puglia, sede di Bari, che ha disposto l’annullamento della delibera della Giunta Regionale, avente ad oggetto “Interventi in materia farmaceutica ai fini del contenimento della spesa e dell’appropriatezza prescrittiva degli antagonisti del Sistema Renina Angiotensina”. Il giudice di primo grado, accogliendo il ricorso proposto dall’Istituto OMISSIS, ha rilevato la violazione del riparto di competenza con lo Stato. La Regione Puglia, con la delibera impugnata, ha imposto delle prescrizioni che hanno come effetto la limitazione (o comunque il condizionamento) della libertà del medico di scegliere il farmaco da prescrivere al proprio paziente. Così facendo ha introdotto, per di più in via non legislativa, una disciplina, in materia di prescrizione dei farmaci, non conforme ai principi ricavabili dalla vigente legislazione nazionale. La materia relativa alle modalità di distribuzione dei farmaci e all’attività medico-prescrittiva è riconducibile, oltre che ai livelli essenziali di assistenza (L.E.A.), anche alla tutela della salute, di competenza legislativa concorrente a norma dell’art. 117, comma 3, della Costituzione (in tal senso, C.d.S., Sez. III, n. 5790/2011). L’individuazione del criterio di riparto della competenza legislativa Stato – Regione è affidata alla distinzione tra norma di principio e norma di dettaglio. Com’è noto, sulla base dell’insegnamento della Corte Costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 59 del 2006), le norme di principio sono dirette, oltre che all’individuazione dei principi fondamentali, anche a garantire uniformità nei diritti a livello nazionale. Nell’ambito della competenza concorrente, le Regioni possono intervenire con proprie leggi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale e, ove esistenti, dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria. Ebbene, la fissazione dei limiti e dei criteri che devono guidare il medico nella scelta del farmaco che meglio risponda alle esigenze terapeutiche del singolo caso non può che appartenere ai principi fondamentali, da stabilire con legge statale. Dall’esame della normativa statale in vigore, nessuna norma consentirebbe alle Regioni di imporre al medico la prescrizione di un principio [continua ..]