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La rinuncia abdicativa nell´atto di proposizione in giudizio della richiesta di risarcimento del danno da perdita di proprietà illecitamente occupata dalla P.A.

Francesco Anastasi

(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 20 gennaio 2020, n. 3)

“La questione di diritto sottoposta a questa Adunanza riguarda la configurabilità, nel nostro ordinamento giuridico, della rinuncia abdicativa quale atto implicito ed implicato nella proposizione, da parte di un privato illegittimamente espropriato, della domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario derivante dall’illecito permanente costituito dall’occu­pazio­ne di un suolo da parte della P.A., a fronte della irreversibile trasformazione del fondo. […] […] [L]a giurisprudenza di questo Consiglio si è più volte pronunciata nel senso dell’am­missibilità della rinuncia abdicativa in materia espropriativa […]. […] Questa Adunanza ritiene tuttavia che l’ipotesi ricostruttiva della rinuncia abdicativa, quanto meno nella materia in esame, non possa essere condivisa. Essa, invero, sul piano strutturale e normativo, si espone a un triplice ordine di obiezioni; e segnatamente: – non spiega esaurientemente la vicenda traslativa in capo all’Autorità espropriante; – la rinuncia viene ricostruita quale atto implicito, secondo la nota dogmatica degli atti impliciti, senza averne le caratteristiche essenziali; – soprattutto, e in senso decisivo e assorbente, non è provvista di base legale in un ambito, quello dell’espropriazione, dove il rispetto del principio di legalità è richiamato con forza sia a livello costituzionale (art. 42 Cost.), sia a livello di diritto europeo. […]. Per quanto riguarda la prima obiezione (mancata spiegazione esauriente della vicenda traslativa in capo all’Autorità espropriante), si deve rilevare, infatti, che se l’atto abdicativo è astrattamente idoneo a determinare la perdita della proprietà privata, non è altrettanto idoneo a determinare l’acquisto della proprietà in capo all’Autorità espropriante. […] Se l’atto non è in sé idoneo a determinare il passaggio del bene in capo all’Ammini­strazione espropriante non potrà già di per sé essere trascrivibile e all’eventuale ordine del giudice contenuto nella sentenza non potrebbe riconoscersi base legale. Per quanto riguarda la seconda obiezione (rinuncia abdicativa quale atto implicito, ma carenza in tale rinuncia delle caratteristiche essenziali degli atti impliciti), si deve [continua ..]

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Nota di Francesco Anastasi

Con sentenza n. 3, pubblicata il 20 gennaio 2020, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata circa la possibilità di riconoscere la rinuncia abdicativa nell’atto di proposizione in giudizio della richiesta di risarcimento del danno da perdita di proprietà, illecitamente occupata dalla PA in seguito all’irreversibile trasformazione del fondo occupato. Nell’ordinanza di rimessione alla Plenaria, la Sezione, dubitando che nel sistema previsto dal TUEs sia concepibile una rinuncia abdicativa, sostiene che quest’ultimo istituto – salve le controversie rimesse all’esame del giudice civile – non possa essere ravvisato qualora sia applicabile l’art. 42-bis del TUEs. Questa disposizione, infatti, avrebbe esaurito la disciplina della fattispecie, con una normativa completa ed autosufficiente, rispetto alla quale non dovrebbero rilevare prassi ulteriori, limitative dell’applicazione della legge. Il ragionamento dell’Adunanza Plenaria prende le mosse dal vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha portato – in assenza di espressa positivizzazione – all’affermazione pretoria dell’ammissibilità dell’istituto della rinuncia abdicativa nel nostro ordinamento. Sul punto, amplia giurisprudenza, anche amministrativa, ne ammette l’esistenza (cfr. ex multis CGA 25 maggio 2009 n. 486; Cons. St. sez. IV 20 aprile 2018 n. 2396) sulla scorta degli aspetti favorevoli che, sul piano pratico, tale linea ricostruttiva presenta per il privato espropriato. Inoltre, questo istituto, valorizzando il principio di concentrazione della tutela e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., offrirebbe ampie garanzie di compensazione integrale del bene perduto dal privato tramite il risarcimento. L’Adunanza Plenaria, nell’esercizio del ruolo nomofilattico, ha operato un sostanziale overruling del diritto vivente ritenendo che l’ipotesi ricostruttiva dell’istituto, quanto al caso in esame, non potesse essere condivisa. Difatti, questa ipotesi si espone ad un triplice ordine di limiti che concernono: lo svolgimento della vicenda traslativa in capo all’autorità espropriante; la qualificabilità della rinuncia come atto implicito; la base legale dell’istituto. In ordine al primo punto, se da un lato l’atto abdicativo è astrattamente idoneo a produrre la [continua ..]

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