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La rinuncia abdicativa nell´atto di proposizione in giudizio della richiesta di risarcimento del danno da perdita di proprietà illecitamente occupata dalla P.A.
Francesco Anastasi
(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 20 gennaio 2020, n. 3)
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Nota di Francesco Anastasi
Con sentenza n. 3, pubblicata il 20 gennaio 2020, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata circa la possibilità di riconoscere la rinuncia abdicativa nell’atto di proposizione in giudizio della richiesta di risarcimento del danno da perdita di proprietà, illecitamente occupata dalla PA in seguito all’irreversibile trasformazione del fondo occupato. Nell’ordinanza di rimessione alla Plenaria, la Sezione, dubitando che nel sistema previsto dal TUEs sia concepibile una rinuncia abdicativa, sostiene che quest’ultimo istituto – salve le controversie rimesse all’esame del giudice civile – non possa essere ravvisato qualora sia applicabile l’art. 42-bis del TUEs. Questa disposizione, infatti, avrebbe esaurito la disciplina della fattispecie, con una normativa completa ed autosufficiente, rispetto alla quale non dovrebbero rilevare prassi ulteriori, limitative dell’applicazione della legge. Il ragionamento dell’Adunanza Plenaria prende le mosse dal vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha portato – in assenza di espressa positivizzazione – all’affermazione pretoria dell’ammissibilità dell’istituto della rinuncia abdicativa nel nostro ordinamento. Sul punto, amplia giurisprudenza, anche amministrativa, ne ammette l’esistenza (cfr. ex multis CGA 25 maggio 2009 n. 486; Cons. St. sez. IV 20 aprile 2018 n. 2396) sulla scorta degli aspetti favorevoli che, sul piano pratico, tale linea ricostruttiva presenta per il privato espropriato. Inoltre, questo istituto, valorizzando il principio di concentrazione della tutela e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., offrirebbe ampie garanzie di compensazione integrale del bene perduto dal privato tramite il risarcimento. L’Adunanza Plenaria, nell’esercizio del ruolo nomofilattico, ha operato un sostanziale overruling del diritto vivente ritenendo che l’ipotesi ricostruttiva dell’istituto, quanto al caso in esame, non potesse essere condivisa. Difatti, questa ipotesi si espone ad un triplice ordine di limiti che concernono: lo svolgimento della vicenda traslativa in capo all’autorità espropriante; la qualificabilità della rinuncia come atto implicito; la base legale dell’istituto. In ordine al primo punto, se da un lato l’atto abdicativo è astrattamente idoneo a produrre la [continua ..]