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La configurabilità della “rinuncia abdicativa” nel procedimento espropriativo
Lorenza Pedullà
(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 20 gennaio 2020, n. 4)
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Nota di Lorenza Pedullà
Il Consiglio di Stato, con un arresto che si pone al crocevia con la materia dei diritti reali, fa definitivamente chiarezza in ordine alla specifica modalità di acquisto alla mano pubblica costituita dalla rinuncia abdicativa del privato, escludendone la percorribilità nel contesto espropriativo. Al fine di meglio apprezzare le ragioni della decisione, giova premettere qualche considerazione in tema di rinuncia. Non tutti i diritti soggettivi sono passibili di rinuncia: se non v’è dubbio in ordine alla rinunziabilità dei diritti relativi, la soluzione non è univoca quanto ai diritti assoluti. Mentre infatti i diritti della personalità sono, inter alia, irrinunciabili, i diritti reali rappresentano il terreno elettivo della rinuncia, che si declina nelle forme della rinuncia traslativa, dell’abbandono liberatorio e della rinuncia abdicativa. La prima si configura come la controprestazione di un contratto dispositivo bilaterale, che produce, al contempo, l’effetto di dismissione del diritto reale e di trasmissione dello stesso all’avente causa. La rinuncia liberatoria, invece, si giustifica in relazione alle obbligazioni propter rem, le quali, stante la forte inerenza ad una res, si caratterizzano per il fatto che l’individuazione dell’obbligato avviene per relationem, i.e. in rapporto alla titolarità di un diritto reale; tale rinuncia risponde alla ratio di non sopportare più le spese connesse alla res, comportando l’effetto liberatorio da tutte le obbligazioni ad essa inerenti. Da ultimo, la rinuncia (meramente) abdicativa consiste in un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, mediante cui un soggetto abdica ad una situazione giuridica di cui è titolare, senza che da tale volontaria dismissione consegua la traslazione in capo a soggetto diverso della situazione giuridica de qua, né l’automatica estinzione della stessa, differenziandosi di tal guisa dalla rinuncia traslativa, alla luce del difetto della componente traslativo-derivativa dell’acquisto e della natura contrattuale. Chiamata a stabilire se l’illecito permanente costituito dall’esproprio illegittimo della p.a. venga meno solo nei casi previsti ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001 (l’acquisizione del bene o la sua restituzione) – salva la stipula di un contratto traslativo tra le parti – e “se, pertanto, la rinuncia [continua ..]