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Sul rinvio della Cassazione al Consiglio di Stato in materia di concessioni balneari: la proroga
Argomento: Della giurisdizione e della competenza in generale
Sezione: Sezioni Unite
"1.- Il signor (…) titolare di una concessione demaniale marittima e gestisce uno stabilimento balneare in Lecce, (…).
In vista della scadenza del titolo concessorio alla data del 31 dicembre 2020, egli aveva proposto istanza al fine di conseguire la proroga della concessione fino al 31 dicembre 2033, ex articolo 1, co. 682, legge n.145/2018, ma il Comune di Lecce aveva deliberato di respingerla e di rivolgergli formale interpello al fine di conoscere se egli intendesse avvalersi della facoltà di prosecuzione dell’attività, ex articolo 182 del d.l. n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, con contestuale pagamento del canone per l’anno 2021 o, in via alternativa, non avvalersi di tale facoltà e accettare una proroga tecnica della concessione per la durata di tre anni.
2.- Il suo ricorso è stato accolto dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, con sentenza n. 71 del 2021.
3.- A seguito dell’impugnazione della sentenza poc’anzi citata da parte del Comune di Lecce, il Presidente del Consiglio di Stato, con decreto n. 160 del 2021, ha deferito all’Adunanza Plenaria (d’ora in avanti, A.P.), ai sensi dell’articolo 99, comma 2, cod. proc. amm., la soluzione di tre complesse questioni di diritto rilevanti per la decisione.
4.- Nella fase del giudizio dinanzi all’A.P. sono intervenuti, anche a sostegno delle ragioni dell’originario ricorrente (Andrea Caretto, appellato costituito), alcune associazioni di categoria, tra le quali il Sindacato Italiano Balneari-SIB (d’ora in avanti, SIB), l’Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici- ASSONAT (d’ora in avanti, ASSONAT), il Comitato Coordinamento Concessionari Demaniali Pertinenziali Italiani, alcuni enti territoriali (tra i quali la Regione Abruzzo) e numerosi soggetti privati titolari di concessione demaniale marittima, tra i quali la P.E.M. Sas di Bonaldo Stella & C.
5.- L’A.P., con sentenza n. 18 del 2021, ha estromesso dal giudizio tutti gli interventori, avendo dichiarato inammissibili i loro interventi spiegati sia nel giudizio di primo grado sia nella fase dinanzi a sé, ed ha così risposto ai quesiti posti:
«1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa [continua ..]
Sezione: Sezioni Unite
(Cass. Civ., SS.UU., 23 novembre 2023, n. 32559) stralcio a cura di Fabrizio Cesareo
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