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Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea in tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato

Pierandrea Fulgenzi

Cass. civ., Sez. un., 18 settembre 2020, n. 19598

Il primo quesito rivolto alla Corte di giustizia è il seguente: Se l’art. 4, par. 3, art. 19, par. 1 TUE e art. 2, parr. 1 e 2, e art. 267 TFUE, letti anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ostino ad una prassi interpretativa come quella concernente gli artt. 111 Cost., comma 8, art. 360, comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c., comma 1 e art. 110 codice del processo amministrativo – nella parte in cui tali disposizioni ammettono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per “motivi inerenti alla giurisdizione” – quale si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e dalla giurisprudenza nazionale successiva (…) non possa essere utilizzato per impugnare sentenze del Consiglio di Stato che facciano applicazione di prassi interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con sentenze della Corte di giustizia, in settori disciplinati dal diritto del­l’Unione Europea (nella specie, in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici) nei quali gli Stati membri hanno rinunciato ad esercitare i loro poteri sovrani in senso incompatibile con tale diritto, con l’effetto di determinare il consolidamento di violazioni del diritto comunitario (…) in contrasto con l’esigenza che tale diritto riceva piena e sollecita attuazione da parte di ogni giudice, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione da parte della Corte di giustizia, tenuto conto dei limiti alla “autonomia procedurale” degli Stati membri nella conformazione degli istituti processuali. La seconda questione pregiudiziale (…) nella fattispecie in esame, non è messa in discussione la legittimità dell’ammissione (cioè il possesso dei requisiti di partecipazione) alla gara del concorrente escluso né dell’aggiu­dicatario. Il ricorrente principale, pur avendo contestato (…) la valutazione della propria offerta tecnica (…) ha proposto ulteriori motivi di impugnazione – concernenti i criteri di valutazione delle offerte, la nomina e composizione della commissione di gara e la mancata suddivisione della gara in lotti – che contestavano in radice le operazioni e l’esito della gara, al fine di provocare il travolgimento e la ripetizione della stessa, motivi giudicati inammissibili dal Consiglio di Stato, in accoglimento in via [continua ..]

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Nota di Pierandrea Fulgenzi

Il pronunciamento delle Sezioni Unite è occasione di riflessione sugli effetti ed i conseguenti rimedi offerti dall’ordinamento a fronte di una sentenza del giudice amministrativo in contrasto con il diritto dell’UE. L’interprete è chiamato ad individuare rimedi a fronte di sentenze del GA che, senza sollevare rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE, abbiano perpetrato la violazione del diritto UE disattendendo una giurisprudenza consolidata della Corte di Lussemburgo, in tema di rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale in materia di controversie inerenti l’affidamento di contratti pubblici (sentenze Lombardi 05.09.2019, C-333/18; Puligenica 05.04.2016, C-689/13; Fastweb 04.07.2013, C-100/12), così violando il principio di primauté del diritto UE. Le Sez. Un., nel caso di specie, decidono un ricorso avverso la sentenza n. 5606/2019 del C.d.S., con cui il GA aveva dichiarato l’inam­mis­sibilità del ricorso principale del soggetto non aggiudicatario della gara, accogliendo il ricorso incidentale dell’aggiudicatario. L’impresa ricorrente adduceva la lesione del diritto all’ef­fettività della tutela giurisdizionale, secondo la Dir. 1989/665/CE, invocando la giurisprudenza della CGUE secondo cui «idonea a radicare l’interesse e il diritto alla tutela giurisdizionale è la mera probabilità di conseguire un vantaggio mediante la proposizione del ricorso, consistente in qualsiasi risultato, anche rappresentato dalla riedizione della procedura di gara». Tale decisione rappresentava un esempio di denegata giustizia, legittimante ricorso per cassazione ex art. 111, ult. co, Cost. anche a fronte di specifici precedenti delle Sez. Un (sentenze n. 2242 del 6.02.2015 e n. 31226 del 29.12.2017). Per contro i resistenti, alla luce di Corte Cost. n. 6/2018, nonché di Sez. Un. n. 13243 del 16.05.2019, eccepivano l’inammissibilità del ricorso per Cassazione, in quanto non ricorreva, nel caso di specie, un motivo inerente la giurisdizione, potendosi accedere al rimedio di cui all’art. 111, co. 8, Cost. solo a fronte della sussistenza di una speciale violazione di legge, ossia di quella afferente le leggi che governano la giurisdizione, intesa come distribuzione della potestas iudicandi all’interno dell’ordina­mento. Ciò nel rispetto della logica della pluralità di [continua ..]

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