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Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea in tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato
Pierandrea Fulgenzi
Cass. civ., Sez. un., 18 settembre 2020, n. 19598
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Nota di Pierandrea Fulgenzi
Il pronunciamento delle Sezioni Unite è occasione di riflessione sugli effetti ed i conseguenti rimedi offerti dall’ordinamento a fronte di una sentenza del giudice amministrativo in contrasto con il diritto dell’UE. L’interprete è chiamato ad individuare rimedi a fronte di sentenze del GA che, senza sollevare rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE, abbiano perpetrato la violazione del diritto UE disattendendo una giurisprudenza consolidata della Corte di Lussemburgo, in tema di rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale in materia di controversie inerenti l’affidamento di contratti pubblici (sentenze Lombardi 05.09.2019, C-333/18; Puligenica 05.04.2016, C-689/13; Fastweb 04.07.2013, C-100/12), così violando il principio di primauté del diritto UE. Le Sez. Un., nel caso di specie, decidono un ricorso avverso la sentenza n. 5606/2019 del C.d.S., con cui il GA aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale del soggetto non aggiudicatario della gara, accogliendo il ricorso incidentale dell’aggiudicatario. L’impresa ricorrente adduceva la lesione del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale, secondo la Dir. 1989/665/CE, invocando la giurisprudenza della CGUE secondo cui «idonea a radicare l’interesse e il diritto alla tutela giurisdizionale è la mera probabilità di conseguire un vantaggio mediante la proposizione del ricorso, consistente in qualsiasi risultato, anche rappresentato dalla riedizione della procedura di gara». Tale decisione rappresentava un esempio di denegata giustizia, legittimante ricorso per cassazione ex art. 111, ult. co, Cost. anche a fronte di specifici precedenti delle Sez. Un (sentenze n. 2242 del 6.02.2015 e n. 31226 del 29.12.2017). Per contro i resistenti, alla luce di Corte Cost. n. 6/2018, nonché di Sez. Un. n. 13243 del 16.05.2019, eccepivano l’inammissibilità del ricorso per Cassazione, in quanto non ricorreva, nel caso di specie, un motivo inerente la giurisdizione, potendosi accedere al rimedio di cui all’art. 111, co. 8, Cost. solo a fronte della sussistenza di una speciale violazione di legge, ossia di quella afferente le leggi che governano la giurisdizione, intesa come distribuzione della potestas iudicandi all’interno dell’ordinamento. Ciò nel rispetto della logica della pluralità di [continua ..]