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Risarcimento del danno da emoderivati infetti e poteri del giudice dell´ottemperanza
Gianpiero Gaudiosi
(Cons. di Stato, sez. III, 24 giugno 2020, n. 4028)
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Nota di Gianpiero Gaudiosi
La pronuncia in epigrafe offre innumerevoli spunti di riflessione, utili ad approfondire la vexata quaestio di carattere eminentemente sostanziale relativa ai limiti operativi della compensatio lucri cum damno, coniugandola con il più ampio dibattito, dai connotati squisitamente processuali, attorno ai profili cognitori dell’ottemperanza al giudicato civile. Prima di affrontare funditus le singole questioni, val la pena ripercorrere brevemente il quadro giuridico-fattuale da cui trae origine la decisione dei Giudici di Palazzo Spada. La ricorrente adiva il T.A.R. per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dal giudice civile nei confronti del Ministero della Salute e poi, nuovamente, nelle forme dell’incidente di esecuzione, con cui lamentava la corresponsione di somme inferiori a quelle asseritamente dovute. In esito al giudizio civile, la convenuta Amministrazione era stata difatti condannata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti dal ricorrente che – per effetto della somministrazione di emoderivati infetti praticatale presso una struttura pubblica – aveva contratto l’infezione da epatite C (virus HCV). Le poste anzidette – soggiungeva il G.O. – andavano versate al soggetto danneggiato al netto dell’importo da questi già percepito a titolo di rendita mensile e, con specifico riferimento alla componente non patrimoniale, andavano altresì decurtate dei ratei futuri della rendita, da capitalizzare per il periodo successivo alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio civile risarcitorio. Sul punto, il T.A.R. riteneva che l’omessa indicazione delle precise modalità tecniche attraverso le quali procedere alla capitalizzazione e, per l’effetto, l’indeterminatezza del quantum risarcitorio si sostanziassero nella richiesta, rivolta al G.A., di integrare le statuizioni contenute nella sentenza civile, con spendita di attività cognitoria e conseguenziale invasione della giurisdizione ordinaria da parte del giudice dell’ottemperanza. Come accennato in premessa, il Consiglio di Stato è stato così investito di una duplice questione interpretativa. In primo luogo, sul tema dell’esatta perimetrazione del meccanismo compensativo e, per quel che qui specificatamente rileva, a proposito dell’applicabilità dello stesso «oltre la misura (temporalmente [continua ..]