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Risoluzione del leasing traslativo ex art. 1526 c.c. e applicabilità in via analogica dell´art. 72-quater l. fall.
Fabrizio Cesareo
Cass. civ., Sez. III, 25 febbraio 2020, n. 5022
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Nota di Fabrizio Cesareo
Con l’ordinanza interlocutoria in commento, la Terza sezione civile della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite due punti focali nella disamina del c.d. leasing traslativo, vale a dire: i) se l’interpretazione dell’art. 1, co. 136-140, l. 4 agosto 2017, n. 124, secondo cui tale norma imporrebbe di abbandonare, anche per i fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, il tradizionale orientamento che applica alla risoluzione del leasing traslativo l’art. 1526 c.c., sia coerente coi principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento; ii) se possa applicarsi in via analogica, anche solo per analogia iuris, una norma inesistente al momento in cui venne ad esistenza la fattispecie concreta non prevista dall’ordinamento ed in caso affermativo se, con riferimento al caso di specie, tale norma – da applicarsi in via analogica – possa ravvisarsi nell’art. 72 quater l.f. Gli Ermellini, nella pronuncia de quo, conducono in rassegna l’iter giurisprudenziale circa l’applicabilità o meno dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo, evidenziando la caratteristica di tale fonte, che si qualificherebbe come “para-normativa” e confermando, ancora una volta, che il diritto non è solo quello scritto nelle fonti di produzione, bensì è quello scritto risultante dall’applicazione concreta nelle aule di giustizia; questo percorso finisce per confermare la valenza applicativa del formante giurisprudenziale nell’ordinamento nostrano che tipicamente viene definito come di civil law, alla stregua dell’importanza del giudizio di legittimità. A tal proposito, si sostiene che un orientamento consolidato in materia di norme processuali sia giustificato soltanto quando l’interpretazione fornita dal precedente risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali, ovvero ingiusti, posto che l’affidabilità, la prevedibilità e l’uniformità dell’interpretazione delle norme procedurali costituisce indefettibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo[1]. La quaestio di stallo, pertanto, risiede nell’applicabilità in via analogica della risoluzione del contratto al leasing, comprensiva di effetti restitutori, ovvero nella preminenza della Legge sulla concorrenza con una potenziale funzione retroattiva della [continua ..]