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Le Sezioni Unite sul discrimen tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e il reato di estorsione
Maria Angelini
(Cass. Pen., SS.UU., 23 ottobre 2020, n. 29541)
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Nota di Maria Angelini
La sentenza in commento risolve le questioni di diritto richieste con l’ordinanza di rimessione n. 50696 del 2019 e, precisamente, di scioglimento sul contrasto giurisprudenziale esistente tra i delitti di cui agli artt. 629 (estorsione) e 393 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone) c.p., circoscritto soltanto ai casi “in cui l’aggressione alla persona è funzionale alla soddisfazione di un diritto tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria”; di contro, il delitto di estorsione è ravvisabile soltanto nella condotta funzionale al soddisfacimento di pretese sfornite di tutela. La Suprema Corte di Cassazione, pertanto, si è dovuta esprimere “se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione all’elemento oggettivo, in particolare con riferimento al livello di gravità della violenza o della minaccia esercitate, o, invece, in relazione al mero elemento psicologico, e, in tale seconda ipotesi, come debba essere accertato tale elemento”; e ancora “se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni debba essere qualificato come reato proprio esclusivo e, conseguentemente, in quali termini si possa configurare il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile”. Quesiti i suddetti che, a fronte di due macro orientamenti, risiedono nella materialità e nell’elemento psicologico dei singoli delitti in questione. A fronte di questa disamina, il thema decidendum della sentenza de qua, a diverse riprese, ripercorre l’evoluzione storica e giuridica delle fattispecie criminose richiamate da ultimo, con argomentazione perequativa e sintonica dei precedenti orientamenti assegnati per essi, attraverso un excursus giuridico implementato dalla indizione degli elementi soggettivi e oggettivi di reato, tipici e tipicizzanti i suddetti e differenti delitti, adiuvati nella unitaria soluzione espressa dalla Corte, con ancillare addizione argomentativa resa alle singole e rimesse questioni di diritto. Sotto il profilo dell’elemento psicologico, infatti, i Giudici di Palazzo Cavour, riportano alcune decisioni che valorizzano a titolo di elemento distintivo, soltanto, la direzione della volontà dell’agente alla soddisfazione del credito, altre invece sulle modalità della condotta e, quindi, [continua ..]