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La Convenzione tra il Comune di Sanremo e la RAI è qualificabile come contratto attivo, che offre un´opportunità di guadagno a RAI attraverso l´organizzazione del Festival. Ancorché sia escluso dall´ambito di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023, l´affidamento di un contratto attivo deve avvenire nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti Pubblici e, pertanto, mediante l´interpello del mercato.

Argomento: appalti
Sezione: TAR

(T.A.R. Liguria - Genova, sez. I, 5 dicembre 2024, n. 843)

Stralcio a cura di Aniello Iervolino

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“1. In estrema sintesi […] Si tratta, in particolare, di stabilire: (a) se sussistesse l’obbligo, per il Comune di Sanremo, di indire una procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto la concessione dell’uso in esclusiva del Marchio; (b) in caso di sussistenza di detto obbligo e, dunque, di illegittimità della delibera della Giunta comunale che ha disposto detto affidamento diretto a RAI, quale sia la sorte della Convenzione RAI che accede alla delibera (in attuazione della quale la Convenzione RAI regola i rapporti tra il Comune e RAI con riferimento alla 74ª e alla 75ª edizione del Festival); convenzione di cui JE ha chiesto l’annullamento (o, in alternativa, la dichiarazione di inefficacia). […] 4.1. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge (artt. 4 e 17, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; artt. 1, 2, 3 e 13, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; art. 3, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 37, r.d. 23 maggio 2024, n. 827; art. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 97 Cost.; art. 56 TFUE; art. 12, direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno) e l’eccesso di potere (per violazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e pubblicità) per avere il Comune omesso di bandire una procedura di evidenza pubblica, imposta dal diritto europeo e dalla normativa nazionale in materia di contratti pubblici (in particolare, dai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità) anche per l’aggiudicazione di contratti attivi quale quello di specie, che ha ad oggetto un’utilitas (il Marchio) di cui è titolare un soggetto pubblico (il Comune di Sanremo) ed è suscettibile di sfruttamento economico […]4.2.1. La Convenzione RAI stabilisce (art. 1) che all’organizzazione e alla realizzazione della 74ª e della 75ª edizione del Festival provvede RAI, con oneri economici e tecnici a suo completo carico e in piena autonomia (ideativa, autorale, organizzativa ed editoriale; in particolare, le caratteristiche editoriali del Festival sono stabilite da RAI), salve soltanto le spese che sono espressamente poste a carico del Comune ai sensi delle Convenzioni. L’organizzazione e la realizzazione del Festival avviene sulla base di [continua ..]

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