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Sullo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazione mafiosa
Mariarita Cupersito
(Cons. di Stato, sez. III, 14 maggio 2020 n. 3067)
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Nota di Mariarita Cupersito
Il Consiglio di Stato si pronuncia nuovamente in merito al contenuto della valutazione prefettizia su cui si basa lo scioglimento per infiltrazioni mafiose di cui all’art. 143 del d. lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali). La vicenda ha per protagonista un Comune, il cui relativo d.P.R. di scioglimento è stato oggetto di giudizio dinanzi al TAR Lazio in quanto, a detta dei ricorrenti, non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 143 TUEL ai fini dell’emanazione del provvedimento dissolutorio dell’amministrazione comunale, rilevata l’assenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata. Gli elementi che giustificavano lo scioglimento riguardavano i rapporti e le frequentazioni del sindaco con esponenti della mafia locale; invece, la tesi dei ricorrenti (poi, appellanti) sosteneva che tali incontri, la cui frequenza è da redistribuire su un lasso temporale di 27 anni, non erano da ritenersi forieri di condizionamento dell’amministrazione. È, tuttavia, emerso un ulteriore elemento consistente in una pluralità di affidamenti diretti a favore di una stessa impresa la quale, come risulta dagli atti di indagine della commissione, fa capo alla famiglia i cui componenti sono stati coinvolti in indagini e segnalazioni o, in qualche caso, condannati per il reato di associazione di stampo mafioso. Proprio sulla base della pluralità di tali affidamenti, avvenuti anche in somma urgenza ai sensi degli artt. 63 e 163 del d.lgs. 50/2016, si supponeva l’amministrazione comunale abbia favorito quella determinata azienda. Con la sentenza del 28 maggio 2019, il TAR Lazio ha respinto il ricorso affermando che la valutazione effettuata dalla competente autorità risponde ai criteri elaborati dalla già consolidata giurisprudenza amministrativa. Nello specifico, i presupposti dello scioglimento sono i c.d. elementi sintomatici, come da definizione dottrinale e giurisprudenziale, da cui possa ragionevolmente desumersi il condizionamento mafioso. L’art. 143 TUEL dispone che i consigli comunali e provinciali sono sciolti qualora emergano, dagli accertamenti effettuati, elementi “concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata” che determino un’alterazione del funzionamento dell’ente, così da [continua ..]